Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the proposal for case definition. The appellant, Servizi Immobiliari SRL, had not submitted any request to the court after the deadline expired, while the appellee, Fallimento Area SRL, argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17729/2024 R.G. proposto da: SERVIZI IMMOBILIARI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GAVIRAGHI -ricorrente- contro FALLIMENTO AREA SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO LASTRUCCI -controricorrente- nonché contro GORI ANDREA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1384/2024, pubblicata in data 29/07/2024, nel procedimento RG n. 1227/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 17729/2024 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 826/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/01/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 17729/2024 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 826/2026 Data pubblicazione 15/01/2026