Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of decisiveness regarding interim protective measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged tribunal order was merely an interim protective measure lacking decisive effect. The lower court rejected the company's request for debt restructuring confirmation based on a negative technical expert opinion and the absence of contrary prognostic evidence. The Supreme Court ruled that such interim orders cannot be appealed to the Cassation level as they do not produce binding res judicata on substantive rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669-bis c.p.c.; Art. 111 Cost.: Interim protective measures issued as orders are inadmissible for cassation appeal because they lack the decisive character required to affect substantive rights with the force of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28112/2022 R.G. proposto da : FRAVER S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato GIANFRANCO TARANTINO -ricorrente- contro PENELOPE SPV S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE FERABECOLI unitamente all’avvocato GENNARO D'ANDRIA -controricorrente- nonché contro DI DE TOMASI PIERANGELO IMMOBILIARE DE TOMASI, ADDOLORATA PIRO, FRANCESCA AGRUSTI, LUIGI AVV.TESTA -intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1096/2022 depositat o il 25/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Brindisi ha rigettato il reclamo proposto dalla Fraver s.r.l. avverso l’ordinanza con cui il G.D. ha rigettato il ricorso per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 6 e ss. L. n. 147/2021. Il giudice di merito, nel respingere il ricorso, ha valorizzato, da un lato, il parere tecnico sfavorevole espresso, in ordine alla ricomponibilità della situazione di dissesto della Fraver s.r.l., dall’esperto, soggetto deputato a coordinare e dirigere l’attività di rinegoziazione dell’impresa con il ceto creditorio, e dall’altro, l’assenza di elementi valutativi di segno opposto, non contenendo, all’uopo, la relazione del ctu Botrugno una reale e concreta valutazione prognostica in relazione alla capacità dell’istante di ricomporre tale situazione di particolare difficoltà.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Fraver s.r.l. affidandolo a tre motivi. La Penelope SPV s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 6, 7, 11 e 12 della Legge 21.10.2021 n. 147 (ratione temporis applicabile) e dell’art. 101 c.p.c. in riferimento ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.
2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione – difetto totale e/o vizio grave ed evidente di motivazione, in riferimento ai nn.
5) e 4) dell’art. 360 c.p.c. La ricorrente si duole dell’omesso esame e valutazione della documentazione allegata al reclamo e dei fatti storici ivi rappresentati, con conseguente vizio di motivazione del provvedimento collegiale gravato.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dei principi regolatori del giusto processo –errores in procedendo.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto del necessario requisito della decisorietà del provvedimento impugnato, data la natura latamente cautelare della misura richiesta e non concessa dal giudice di merito, la quale è finalizzata ad impedire l’inizio e la prosecuzione delle azione cautelari ed esecutive del creditore. Non a caso, a norma dell’art. 7 comma 7° DL 118/2021 conv. nella L. 147/2021, “I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo.
Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.”. Dunque, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla Fravers s.r.l., ai sensi dell'art. 111 Cost., applicandosi alle misure protettive e cautelari ex art. 6 e ss. L. n. 147/2021 la disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. sui provvedimenti di natura cautelare, ontologicamente inidonei ad incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. Sul punto, infatti, è orientamento consolidato di questa Corte (cfr.
Cass n. 20954/2017)quello secondo cui :” ll ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l'inammissibilità dell'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorché se ne deduca la "abnormità", siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princ