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Ordinanza — n. 192/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bank judgment, ruling transaction clauses invalid due to lack of incidental challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 192/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the lower court's dismissal of the heirs' claim for unjust enrichment against the bank. The heirs argued that a transaction closing the account was invalid because they had not explicitly challenged it as a transaction during the first instance. The court held that the lower courts erred by treating the operation as a simple payment settlement rather than a transaction, thereby invalidating the bank's reliance on the transaction to deny the debt.

Regesto Legislator

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Art. 1304 c.c.; Art. 2033 c.c.: A transaction closing an account is not opposable to the debtor if the debtor did not raise an incidental objection to its validity at the first instance, allowing the court to reclassify the operation as a simple payment settlement.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust enrichment claim transaction validity incidental objection account closure bank contract dispute caso di garanzia bancaria compensazione nel fallimento garanzia indipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1304 c.c.
Pertanto il motivo è fondato, considerata la violazione dell’art. 1304 c.c. da parte della sentenza impugnata, e questa va cassata con rinvio.
Art. 2033 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
con riferimento all’art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., per aver la Corte territoriale pronunciato oltre il limite della domanda).
Art. 112 c.p.c.
Art. 99 c.p.c.
art. 1304 c.c
Pertanto il motivo è fondato, considerata la violazione dell’art. 1304 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18995/2016
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Testo completo

o al n.516/2022 R.G. proposto da: Imparato Carmine e Granozio Anna Maria vedova Imparato, nella qualità di eredi legittimi di Imparato Pietro, deceduto il 2.4.2015, per essere rispettivamente figlio e moglie del predetto defunto, rapp.ti e difesi dall’avv. Gaetano Bruno e con lui elett.te dom.ti in Roma, alla Via A.Volta n. 45, presso Benevento Raffaele -ricorrenti – contro pagina BPER BANCA SPA, con sede legale in Modena, rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Violino -controricorrente - Avversola sentenza della Corte di Appello di Salerno, sezione seconda civile, n. 1632/2021, pubblicata il 16/11/2021NRG 1310/2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025dal Consigliere Silvia Vitrò FATTI DI CAUSA 1) Con atto di citazione notificato il 27/5/2009 Imparato Pietro , riferendo di averintrattenuto con Banca Popolare dell’Irpinia, poi Banca della Campania s.p.a. ed oggi BPER Banca s.p.a., il rapporto di conto corrente n. 1611 acceso in data 18.3.1997 ed azzerato in data 31.7.2003 e lamentando di aver pagato interessi ultralegali, anatocistici e commissioni di massimo scoperto, ha convenuto laBanca della Campania s.p.a. dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la dichiarazione della nullità d el le clausole illegittime e la condanna della Banca al pagamentoa titolo di indebito oggettivo della somma di €. 51.000, quale saldo creditore del conto 1611 ricalcolato.

La Banca ha eccepitoche il conto era stato estinto in data 14/6/2004 in virtù di una transazione stipulata con il garante figlio dell’attore, Imparato Isidoro ; ha eccepitoaltresì la prescrizione del diritto azionato e l’infondatezza della domanda. Il Tribunale di Nocera Inferiore, nonostante dalla CTU emergesse effettivamente un saldo finale a favore dell’attore, ha rilevato che il conto si era chiusocon una transazione in virtù della quale il garante aveva pagato €. 40.000 e pagina la Bancaaveva rinunciato ad €. 14.000, per cui non poteva esservi un indebito da rimborsare.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea anche sulla base di quanto affermato dallaCassazione (Cass. n. 18995/2016), second o cui il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta ha diritto di ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza soltanto se nei suoi confronti il garante abbia esercitato la rivalsa. Imparato Carmine e Granozio Anna Maria, quali eredi di Imparato Pietro, hanno propostoappello deducendo che il giudice aveva errato discostandosi dai risultati della CTU e chiedevano fosse accolta la domanda di condanna della Banca al pagamento dell’indebito.

La Banca ha eccepito l’ inammissibilità dell’appello e n el merito l’inesistenza dell’indebito. La Corte d’Appello di Salerno, verificatala qualità di eredi degli appellanti, ha ritenuto infondato l’appello, osservando che, a prescindere dal calcolo effettuato dal CTU, il conto si era chiusomediante una transazione in virtù della quale la Banca aveva rinunciatoalla differenza di €. 14.367,7, per cui non poteva configurarsi un indebito. La Corte ha aggiunto che gli appellanti non avevano censurato la seconda motivazionedel Tribunale, fondata sull’applicazione della sentenza della Cassazione n.18995/2016, per cui su tale parte della motivazione si era formato il giudicato.

2) Con ricorso notificato il 4/1/2022 Imparato Carmine e Granozio Annahanno impugnatola sentenza della Corte d’Appello di Salerno , proponendo tre motivi di ricorso. La banca resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE pagina 1) Primo motivo di impugnazione (Violazione e falsa applicazione dell’art. 1304, comma 1, c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte territoriale rigettato l’appello affermando che “il conto fonte del contenzioso si era chiuso mediante una transazione in virtù della quale la banca aveva ricevuto 40 mila euro dal garante e aveva rinunciato alla differenza pari a 14.367,7 euro; di qui l’impossibilità di configurare un indebito fonte della domanda dell’attore in primo grado”.).

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché, tenuto conto deldisposto di cui all’art. 1304 co. 1 c.c., l’originarioattore Imparato Pietro, oltrea non figurare nel cd. atto di transazioneed essere l’unico titolare del conto corrente n. 1611, non ha mai dichiarato di voler profittaredella transazione intervenuta tra la Banca e il figlioImparato Isidoro, per cui detto atto di transazione non produce alcun effetto nei confrontidell’attore Imparato Pietro. I ricorrentisottolineano che il saldo del conto 1611, acceso il 18/3/1997, è stato azzerato da Imparato Pietro nel luglio 2003con il giroconto di €. 71.318,41 da lui effettuato il 25/7/2003, che detto c/c risultava sottoscritto dal solo Imparato Pietro, senza che risultassero fideiussori , e che il CTU, esaminati gli atti di causa, non ha trovatoaltre operazioni sul c/c, essendo l’ultima il predetto giroconto .

Il motivo è fondato. 1.1)L’art. 1304 co. 1 c.c. dispone: “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. La ragione della norma va rinvenuta nel fatto che in caso di transazione non è possibile stabilire a priori se essa avrà un effetto positivo o negativo per gli pagina obbligati: quindi, l'estensione degli effetti non è prevista come regola ma è lasciato alle parti stesse di scegliere se approfittarne o meno. E, secondo la Cassazione, “il diritto potestativo di aderire, nel caso di obbligazione solidale, alla transazione stipulata da altri -ai sensi dell'art. 1304 c.c.- deve ritenersi tacitamente rinunciato ove l'interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la chiusura transattiva della stessa.

L'instaurazione o la prosecuzione della lite - infatti - sono logicamente antitetiche rispetto alla volontà di transigere” (Cass. civ., sez. I, 11/07/2013, n. 17198). Si ritiene, dunque, che, nonavendo il de cuius dichiarato di voler profittare della transazionein esame, questa non produce effetto nei suoi confronti . Né è accoglibile l’eccezione sollevata dalla parte controricorrente , secondo cui l’operazionedi estinzione a saldo non avrebbe natura di contratto transattivo, ma solo quella di pagamento a saldo e s t ralcio , dal momento che la qualificazione di transazione dell’operazione suddetta, effettuata dal Tribunale e dalla Corte d‘Appello, non è stata oggetto di ricorso incidentale, con conseguente inammissibilità dell’eccezione esposta.

Né rileva quanto affermato dalla Corte d’Appello riguardo al giu d i cato che si sarebbe formato sul difetto di legittimazione dell’attore per mancato esercizio dell’azione di rivalsa da parte del garante, dal momento che la pronuncia pregiudiziale circa l’esclusione degli effetti della transazione comporta la permanenzadella legittimazione attiva del de cuius e non vi è luogo ad indagare sull’esercizio o meno della rivalsa da parte del garante. Pertanto il motivo è fondato, considerata la violazione dell’art. 1304 c.c. da parte della sentenza impugnata, e questa va cassata con rinvio. pagina 2) Secondomotivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione degli artt. 1304, comma 1, e 2033 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente rigettato la domanda prescindendo dal calcolo effettuato dal Ctu e rilevando l’impossibilità di configurare un indebito fonte della domanda dell’attore in primo grado, in quanto il conto fonte del contenzioso si era chiuso mediante una transazione in virtù della quale la banca aveva ricevuto 40 mila E dal garante e aveva rinunciato alla differenza pari a 14367,7 E.).

I ricorrenti censuranola sentenzaimpugnata, perché la Corte d’Appello avrebbe dovuto escludere ogni valenzadella transazione suddetta e non avrebbe dovuto affermare l’impossibilitàdi configurare l’indebito fonte della domanda . Essa, invece, ha violato l’art.2033,emergendo tale indebito dai calcoli del CTU (secondoil quale il saldo negativo del c/c - a seguito dell’epurazione di varie poste illegittime-era di €. 54.367,70, per cui, a fronte del giroconto di €. 71 .318,41 da parte del correntista, residuava un pagamento indebitodi €. 16.950,71).

Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo, che esclude l’opponibilitàdella transazione.

3) Terzomotivo di impugnazione (Nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 99 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., per aver la Corte territoriale pronunciato oltre il limite della domanda). I ricorrenti lamentanoil fatto che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto dei risultatidella CTU, prendendo invece in considerazione un elemento estraneo alla domanda dell’attore, cioè l’atto di transazionesu descritto. Anche questo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. pagina 4) Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, restando assorbiti il secondo e il terzo motivo.

Lasentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, considerando assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno