Cassation court dismisses appeal due to parties' settlement and withdrawal of litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a settlement between the parties. The underlying dispute involved a lawyer's claim against a bankrupt company, which the lower court had partially admitted. The court ruled that the withdrawal of the appeal by the appellant and the corresponding withdrawal by the appellee constituted a valid transaction, rendering further proceedings unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; When parties mutually withdraw their appeals in civil proceedings, the case is extinguished by settlement, and the exceptional doubling of the unified contribution does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2859/2021 R.G. proposto da GAETANI PIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati D'ANGELO FRANCESCO (DNGFNC57L05B963E) e GAETANI PIERO (GTNPRI45M03F839Q) -ricorrente e controricorrente incidentale - contro FALLIMENTO WORK COMPANY SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato SICA SALVATORE (SCISVT61A28H703T), che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 8504/2019 depositatoil 4/1/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO CHE GAETANI PIERO ha proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del FALLIMENTO WORK COMPANY S.r.l., con il quale era stato parzialmente ammesso allo stato passivo il proprio n. 2859/2021 R.G. credito di avvocato, derivante dall’attività di assistenza legale in favore della società dichiarata fallita nell’arco di 34 giudizi; che il Tribunale di Napoli Nord, con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto l’opposizione, ammettendo il creditore per il maggior importo di € 257.219,90, di cui € 254.019,90 al privilegio ex art. 2751-bis n. 2, cod. civ.; che ha proposto ricorso per cassazione il creditore opponente , affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Fallimento, il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso incidentale il ricorrente principale;
CONSIDERATO CHE Parte ricorrente incidentale ha depositato in data 16 ottobre 2025 rinuncia agli atti del giudizio, cui è stata allegata la rinuncia del ricorrente principale al proprio ricorso in data 14 ottobre 2025 , dando atto dell’intervenuta transazione tra le parti; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023;
Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M La Corte