Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural grounds and incomplete evidence production.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by EFFECAR SRL and others against UNICREDIT SPA inadmissible. The appellants argued for contract nullity based on usurious interest rates and alleged procedural errors regarding evidence, but failed to address the appellate court's specific reasoning on incomplete account statements. The court ruled the appeal violated the principle of specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure and did not identify the specific procedural stage where the contract's validity was contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to cite the specific grounds of the lower court's decision or lacks the required specificity regarding the procedural stage of the alleged violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29888/2021R.G. proposto EFFECAR SRL, FERRARI MAURO, FERLAZZO MAURIZIO ANDREA, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERLUCA BATTISTI unitamente agli avvocati RICCARDO BISTOLFI, DOMENICO PRIMAROSA –ricorrenti – contro UNICREDIT SPA, rappresentatae difesa dall'avvocato MARCELLO FREDIANI –controricorrente – Oggetto: Contratti bancari –Conto corrente R.G.N. 29888/2021 Ud. 19/12/2025CC Sez. S1 - R.G. 29888/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 2 di 5 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 5728/2021 depositata il 25/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 5728/2021, pubblicata in data 25 agosto 2021 , la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata UNICREDIT SPA- - e per essa, quale mandataria, di DOVALUE SPA - ha respinto l’appello proposto da EFFECAR SRL, MAURO FERRARI e MAURIZIO ANDREA FERLAZZO avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20865/18 del 30 ottobre 2018 2. Gli odierni ricorrenti ( EFFECAR SRL, quale debitrice principale, MAURO FERRARI e MAURIZIO ANDREA FERLAZZO quali fideiussori) avevano agito al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente intrattenuto presso l’odierna controricorrente, deducendo l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti o superiori al tasso soglia di legge; capitalizzazione , spese e commissioni di massimo scoperto.
Costituitasi l’odierna controricorrente e svolta attività istruttoria con espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, riducendo il saldo passivo del conto corrente della sola somma corrispondente ad interessi anatocistici non dovuti. 3.La Corte d’appello ha disatteso il gravame degli odierni ricorrenti, rilevando –per quanto ancora rileva nella presente sede –che il motivo di appello riferito ad un non corretto governo delle regole in tema di ripartizione degli oneri probatori era infondato in quanto gli odierni ricorrenti avevano omesso di produrre la serie integrale e completa Sez.
S1 - R.G. 29888/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 3 di 5 degli estratti di conto corrente a far tempo dall'apertura dello stesso, dal momento che, per stessa allegazione originaria il contratto di conto corrente era stato aperto il 7 maggio 1998 mentre gli estratti conto scalari erano stati prodotti solo a decorrere dal primo trimestre 1999.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono EFFECAR SRL, MAURO FERRARI e MAURIZIO ANDREA FERLAZZO. Resiste con controricorso UNICREDIT SPA e per essa, quale mandataria, DOVALUE SPA. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il l’unico motivo il ricorso deduce la violazione degli artt.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. Si censura il rigetto del primo motivo di appello, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito ai ricorrenti l’onere di provare il carattere indebito delle annotazioni sul conto corrente “e ciò anche quando l'attore abbia allegato la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, ovvero, come nel caso di specie, il documento non sia materialmente nella sua disponibilità, neppure dopo averlo formalmente richiesto e non sia mai stato messo a disposizione da parte della Banca (neppure dopo la formale intimazione da parte del Giudice).”.
Argomentano i ricorrenti che “In queste ipotesi, allorquando la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi, Sez. S1 - R.G. 29888/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 4 di 5 contrariamente a come affermato dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza oggetto della presente impugnazione, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (…).”. 2.Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso, infatti, in primo luogo non viene a censurare l’effettiva ratio su cui si basa la decisione impugnata, la quale ha motivato il rigetto dell’appello con riferimento alla incompletezza della produzione relativa all’andamento del rapporto di conto corrente e non – come sembra postulare il ricorso – con riferimento alla mancata produzione del contratto. Ulteriormente – e si tratta di autonomo profilo di inammissibilità - il ricorso non offre alcun ossequio al canone di specificità di cui all’art.366 c.p.c., dal momento che omette radicalmente di individuare la sede processuale nella quale sarebbe stata dedotta la indisponibilità del contratto o la sua mancata conclusione in forma scritta.
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez.
S1 - R.G. 29888/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 5 di 5 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell