Court dismisses appeal on loan validity and usury, citing Supreme Court precedents on solvency and interest rates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Endrizzi and others against a lower court ruling that upheld a loan contract's validity and interest rate. The appellants argued the loan was simulated and the penalty rate usurious, but the court found the funds were legally available via bank credit and the rate was a substitute rather than a sum added to the base rate. Consequently, the court affirmed the lower court's decision, ruling that the loan was not null and the interest calculation did not violate anti-usury laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1813, 1815 cod. civ.; The validity of a solvency loan is confirmed when funds are placed at the borrower's legal disposal, and anti-usury rules apply to penalty rates as a substitute for base interest, not as a cumulative sum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
gliere ORDINANZA sul ricorso 14695/2020 proposto da: ENDRIZZI WALTER, PIRCHER IN ENDRIZZI MARTA, WEM DI ENDRIZZI CO SAS rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Riccio -ricorrenti - contro CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOC COOPrappresentata e difesa da Stefano Coen,Stephan Vale e Arno Kornprobst -controricorrente - nonchécontro RG 14695/20 Endrizzi-Cassa Raiffeisen Est. Cons. Marulli CASSA RURALE DI TERLANO SOC COOP -intimata - avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO d i TRENTO SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 109/2019 depositata il 21/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con la sentenza che si riporta in epigrafe ha respinto il gravame degli odierni ricorrenti avverso il rigetto in primo grado delle domande da loro proposte – intese, tra l'altro, a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato ai fini di ripianare la situazione debitoria di una società terza e l'usurarietà del tasso di mora in esso previsto– e, confermando, perciò, le determinazioni assunte dal primo giudice, ha ritenuto che il mutuo non potesse considerarsi simulato in quanto effettivamente voluto, che non fosse altrimenti nullo per il preteso difetto della consegna della somma mutuata, in quanto all'uopo era bastevole la mera messa a disposizione di essa, che ne fosse altresì lecita la stipulazione in favore di una società terza essendo esso stato contrattato da chi ne era stato suo amministratore e che non fosse stata altresì lesa la par condicio creditorum afferendo essa alla società debitrice poi fallita, ma non al suo amministratore; ed, in ultimo, che il tasso di mora non fosse usurario in quanto, sostituendosi al tasso corrispettivo, restava sotto soglia.
Per la cassazione di detta sentenza i soccombenti si affidano a due motivi di ricorso, a cui replica la banca con controricorso e memoria. Chiamata inizialmente in trattazione all'adunanza del 25.10.2024 con ordinanza interlocutoria 1158/2025, la causa era rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. in materia di mutuo solutorio. RG 14695/20 Endrizzi-Cassa Raiffeisen Est. Cons. Marulli
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1813, 1418, 1344, 1325 e 1343 cod. civ. per aver il decidente divisato la liceità del negozio di finanziamento, sebbene, contraddicendo la realità di esso, la somma relativa non fosse stata mai resa disponibile in favore del mutuatario – è privo di fondamento giacchéva osservato che la lic eità del mutuo so l utorio è stata oggetto del recente pronunciamento delle SS.UU. 5841/2025, chene hanno riconosciuto la validità sulla considerazione che esso si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
La sentenza impugnata si colloca in questo novero di idee e non merita dunque l’emenda reclamata.
3. Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 cod. civ. per aver il decidente denegato l’usurarietà del tasso di mora, sebbene, contraddicendo la tessitura contrattuale, in ragione della quale la mora convenuta avrebbe dovuto sostituire gli interessi corrispettivi, la mora fosse stata calcolata sull’intera rata –è infondato. La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli RG 14695/20 Endrizzi-Cassa Raiffeisen Est.
Cons. Marulli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass 14214/22). La corte ha accertato che il contratto prevede non il cumulo, ma la sostituzione degli interessi corrispettivi con quelli di mora, aggiungendo che la sommatoria degli interessi (che sarebbe comunque una violazione del contratto, e non una nullità) non era mai stata allegata dagli appellanti, statuizione quest’ultima non oggetto di censura.
4. In conclusione il ricorso va respinto.
5. Le spese, considerate le novità intervenute con riferimento alla prevalente questione di cui al primo motivo di ricorso, possono essere integralmente compensate. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Respinge il ricorso ecompensa le spese del giudizio. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 30 settembre 2025. Il Presidente Dott.Enrico Scoditti RG 14695/20 Endrizzi-Cassa Raiffeisen Est. Cons. Marulli