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Ordinanza — n. 159/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against arbitration award nullity claim due to late will defect argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 159/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the Court of Appeal's decision regarding an arbitration award nullity claim. The appellant argued the award was void due to a will defect, but the lower court rejected this as a late procedural change. The court ruled that while the nullity claim was valid, the specific argument regarding the will defect was inadmissible because it was raised too late in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 183, comma 6 cod. proc. civ.; Art. 829 cod. proc. civ.: Arguments regarding will defects in arbitration awards must be raised at the initial stage; late introduction constitutes an inadmissible change of the complaint.

Parole chiave

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arbitration award nullity will defect argument late procedural change inadmissible mutatio libelli arbitration procedural law lodo decisioni in materia medica motivi medici

Disposizioni normative citate

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Art. 183, comma 6 cod. proc. civ.
civ., del vizio della volontà operata con la prima memoria dell'art. 183, comma sesto, cod.
Art. 829 cod. proc. civ.
era stata dichiarata inammissibile –ed essendone perciò proponibile l'impugnazione solo per vizi della volontà, doveva reputarsi tardiva, in quanto integrante un'inammissibile mutatio libelli, la deduzione, a fronte dell'originaria postulazione della nullità del lodo per le ragioni indicate dall'art. 829 cod.
Art. 158 cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso – con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. per aver fatto parte del collegio decidente e per essere stato di essa estensore un giudice ausiliario, la cui nomina a men te degli artt.
Art. 2909 cod. civ.
Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art.
Art. 324 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per avereil decidente, confermando la tardività delle deduzioni , in punto al vizio della volontà che inficerebbe il lodo, rassegnate con la memoria ex art.
art. 828 cod. proc. civ
art. 829 cod. proc. civ
era stata dichiarata inammissibile –ed essendone perciò proponibile l'impugnazione solo per vizi della volontà, doveva reputarsi tardiva, in quanto integrante un'inammissibile mutatio libelli, la deduzione, a fronte dell'originaria postulazione della nullità del lodo per le ragioni indicate dall'art. 829 cod.
art. 158 cod. proc. civ
Il primo motivo di ricorso – con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 26/08/2021, n. 23495
Cass., Sez. I, 12/03/2015, n. 12310
Corte Cost., sentenza n. 41 del 2021
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Testo completo

igliere ORDINANZA sul ricorso 19882/2020 proposto da: LILLO LUIGI rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Zanchi - ricorrente - contro MEDIC'S BIOMADICA SRL rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Monterisi e Silvio Giardiniero - controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 36/2020 depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/10/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Lecce, definendo il contenzioso insorto tra Luigi Lillo e la Medic's Biomadica s.r.l. in merito al decreto ingiuntivo RG 19882/20 Lillo-Medic’s Biomadica Est. Cons. Marulli chiesto da quest'ultima per dare esecuzione alle statuizion i contenute nel lodo arbitrale pronunciato tra le medesime parti, ha respinto il gravame del Lillo avverso il rigetto in primo grado dell'opposizione da lui proposta sull'assunto che trattandosi di arbitrato irrituale – come già altrove statuito dalla medesima Corte di appello con sentenza 738/2012, con cui l'impugnazione dello stesso a mente dell'art. 828 cod. proc. civ. era stata dichiarata inammissibile –ed essendone perciò proponibile l'impugnazione solo per vizi della volontà, doveva reputarsi tardiva, in quanto integrante un'inammissibile mutatio libelli, la deduzione, a fronte dell'originaria postulazione della nullità del lodo per le ragioni indicate dall'art. 829 cod. proc. civ., del vizio della volontà operata con la prima memoria dell'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., non disgiuntamente pure dal fatto che una volta celebratosi il giudizio di impugnazione del lodo, «ogni questione che in detto giudizio avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere, non può essere fatta valere nel presente giudizio, nel quale a sostegno della opposizione, possono essere fatti valere soltanto fatti estintivi o modificativi della pretesa che si siano verificati in epoca successiva a detta pronuncia».

La cassazione di detta decisione è ora chiesta dal Lillo sulla base di nove motivi, seguiti da memoria e resistiti avversariamente dall'intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso – con cui si deduce la nullità dell’impugnata sentenza ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. per aver fatto parte del collegio decidente e per essere stato di essa estensore un giudice ausiliario, la cui nomina a men te degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66 e 67, commi 1 e 2, 68, comma 1 e 72, comma 1, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, l. 9 agosto 2013, n. 98, appare in contrasto RG 19882/20 Lillo-Medic’s Biomadica Est. Cons. Marulli con gli artt. 3, 25 e 106 Cost. – è infondato alla luce delle determinazioni assunte dalla Corte Cost. sentenza n. 41 del 2021 e della successiva riforma della magistratura onoraria attuata con la l. 15 aprile 2025, n. 51.

3. Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. per aver il decidente ritenuto che ogni questione che avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere nel giudizio di impugnazione del lodo, conclusosi con la pronuncia che tributava al medesimo natura irrituale, ivi compresa quella afferente alla validità del compromesso, non poteva essere fatta valere in questo giudizio, essendosi al riguardo formato il giudicato – è fondato e merita adesione, posto, infatti, che la precedente decisione , limitandosi a dichiarare l'irritualità del lodo ed a dichiararne di conseguenza inammissibile l’impugnazione nelle forme dell’art. 829 cod. proc. civ. , aveva arrestato il proprio giudizio nell’affermare solo la propria incompetenza, astenendosi dal prendere posizione con riguardo alle altre questioni oggetto di contestazione, sicché, una volta ricordato che ai fini della formazione del giudicato implicito sulla questione della esistenza o su quella della validità della clausola compromissoria occorre che il lodo debba aver pronunciato nel merito e chela decisione non abbia formato oggetto di impugnazione (Cass., Sez.

I, 26/01/2001, n. 1086 ), riguardo ad esse nessun giudicato era invocabile, onde sul punto il contrario avviso del decidente merita senz’altro di essere emendato. 4.Il terzo motivo di ricorso – con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza impugnata in pari tempo condiviso l’assunto tribunalizio laddove questo aveva ritenuto inammissibile la deduzione tardiva di un vizio della volontà in quanto configurante una mutatio libelli ed affermato la forza preclusiva del RG 19882/20 Lillo-Medic’s Biomadica Est.

Cons. Marulli giudicato – è infondato poiché si tratta di autonome rationes decidendi entrambe idonee a sorreggere, in disparte dai profili afferenti al contenuto intrinseco di esse, in modo autonomo la decisione e a legittimarne attraverso percorsi motivazionali distinti convergenti nella stessa direzione e funzionali al medesimo scopo. l’esito finale di essa.

5. Il quarto motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione dell’art. 1341 cod. civ. e dell’art. 808 - ter cod. proc. civ. per non avere il decidente dichiarato la nullità del lodo sul rilievo della mancata approvazione della clausola compromissoria ed ancora dell’art. 1346 cod. civ. e dell’art. 808 - ter cod. proc. civ. per non essere stata di questì’ultima riscontrata l’invalidità sul rilievo dell’incertezza del suo oggetto – ed il quinto motivo di ricorso – con cui si lamenta l’omesso esame della dedotta invalidità della clausola arbitrale e l’omessa pronuncia sulla relativa questione – esaminabili congiuntamente per l’unitarietà della censura che vi è svolta, si offrono ad un giudizio comune , declinabile in funzione della fondatezza del quinto motivo , dato che , una volta caduta la preclusione pro iudicato per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, la questione della validità della clausola compromissoria è rimasta impronunciata, avendo il decidente arrestato il proprio sindacato affermando appunto l’efficacia preclusiva del giudicato; ed in funzione del suo assorbimento quanto al quarto motivo , dato che , come già ricordato altrove , ove sia dedotta la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha sempre il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione per verificare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri poiché, rilevando ai fini dell'accertamento della potestas iudicandi di questi ultimi, l'interpretazione della RG 19882/20 Lillo-Medic’s Biomadica Est.

Cons. Marulli clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per l'interpretazione delle altre clausole, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione (ex plurimis, Cass., Sez. I, 26/08/2021 , n. 23495 ).

6. Il sesto motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver il decidente omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento dell’ingiunzione quale effetto riflesso della denunciata nullità della clausola compromissoria –resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del quinto motivo di ricorso.

7. Il settimo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione dell’art. 183 cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per avereil decidente, confermando la tardività delle deduzioni , in punto al vizio della volontà che inficerebbe il lodo, rassegnate con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., omesso di pronunciare sul relativo motivo– e l’ottavo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione dell’art. 183 cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il decidente erroneamente ritenuto di trovarsi così in presenza di un’inammissibile mutatio libelli – esaminabili congiuntamente per l’unitarietà della censura che vi è svolta, sono entrambi infondati posto, che in disparte dal fatto che è lo stesso ricorrente a riconoscere di avere denunciato il vizio in parola soltanto con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., non sussistono nella specie i presupposti per dare applicazione all’insegnamento di SS.UU. 12310/2015 trattandosi – nullità del lodo ed errore di fatto degli arbitri – di diverse fattispecie costitutive non riconducibili ad una comune vicenda sostanziale.

8. Il nono motivo di ricorso – con cui si lamenta che, ove si fossero espletate le prove richieste, sarebbe emersa l’infondatezza della RG 19882/20 Lillo-Medic’s Biomadica Est. Cons. Marulli pretesa accampata dalla ingiungente – è inammissibile giacché la doglianza è palesemente versata in fatto e si sottrae al sindacato qui richiesto non essendo notoriamente la Corte di Cassazione giudice del fatto in senso sostanziale. Trattasi comunque di censura preclusa dalla circostanza che la statuizione impugnata si è arrestata al profilo processuale.

9. Vanno di conseguenza accolti il secondo ed il quinto motivo di ricorso, infondati risultando il primo, il settimo e l’ottavo motivo, inammissibili il terzo ed il nono, assorbiti il quarto ed il sesto.

10. Debitamente cassata perciò l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti, la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio. P.Q.M Accoglie il secondo ed il quinto motivo di ricorso; dichiara infondati il primo, il settimo e l’ottavo motivo, inammissibili il terzo ed il nono ed assorbiti il quarto ed il sesto; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di Lecce che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 1° ottobre 2025. Il Presidente Dott.Enrico Scoditti