Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a substantive merit review of a contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Compass Banca inadmissible, ruling that the substantive arguments regarding contract resolution were not properly raised in the lower courts. The appellant challenged the appellate court's finding of a contractual link between a loan and a vacation package purchase based on witness testimony and a bank declaration. The court rejected this because the appeal focused on the evaluation of facts and evidence, which falls within the exclusive domain of the trial courts rather than the supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117, 116 TUB; Art. 1372 cod. civ.; The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of facts and evidence presented by the lower courts, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
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sigliere ORDINANZA sul ricorso 4309/2022proposto da: COMPASS BANCA SPA rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Lampiasi, Fernando Gabetta e Gianluca Bona -ricorrente - contro BELLANDI LAURA e ROVETTA MANOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Di Matteo -controricorrenti - avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO BRESCIA n. 850/2021 depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/10/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli. RG 4309/22 Compass-Bellandi Est. Cons. Marulli
RITENUTO IN FATTO
1. Compass Banca s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sopra riportata sentenza di appello con la quale, reiterando le medesime ragioni già valorizzate dal primo giudice, è stato respinto il gravame dell'odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, che su domanda di Laura Bellandi e Manolo Rovettaaveva dichiarato risolto il contratto di finanziamento tra la Ballandi e la Compass in considerazione del collegamento negoziale previsto ex lege dall'art. 67 Codice del consumo tra detto contratto ed il parallelo contratto stipulato dai predetti Bellandi-Rovetta con Italsun s.r.l. avente ad oggetto l'acquisto di un pacchetto vacanze di una settimana all'anno, contratto da cui i Bellandi - Rovetta erano receduti secondo quanto previsto dal Codice di consumo. L'odierno ricorso di Compass si vale di due motivi, seguiti da memoria e resistiti avversariamente dagli intimati con controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione degli artt. 117 e 125 TUB, nonché dell’art. 1372 cod. civ. per aver il decidente ritenuto sussistente l’allegato collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento stipulato dalla Bellandi con essa ricorrente ed il contratto di acquisto del pacchetto vacanze stipulato dai Bellandi-Rovetta con Italsun, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso e della dichiarazione di Italsun di impegnarsi ad incassare l’assegno consegnatole dagli acquirenti solo all’accredito della somma corrispondente da parte della finanziaria –ed il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per non avere il decidente proceduto alla valutazione della prova testimoniale secondo il proprio prudente apprezzamento – si prestano ad un preliminare preclusivo giudizio di inammissibilità in RG 4309/22 Compass-Bellandi Est.
Cons. Marulli quanto entrambi ricadenti nell’alveo delle comuni censure di merito che si sottraggono all’esame qui richiesto non essendo notoriamente la Corte di Cassazione giudice del fatto sostanziale. In aggiunta al profilo assorbente dell’inerenza al giudizio di fatto, va aggiunto che non risulta impugnato il rilievo, fatto dal giudice di appello, di mancata impugnazione della ratio decidendi in termini di avvenuta prova – mediante la testimonianza – del collegamento negoziale. Il secondo motivo è, inoltre, estraneo alla ratio decidendi, la quale si fonda anche sulla dichiarazione sottoscritta.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 1° ottobre 2025. Il Presidente Dott.Enrico Scoditti RG 4309/22 Compass-Bellandi Est. Cons. Marulli