Italian court dismisses appeal regarding procedural time limits and standing in civil litigation. The court ruled the appeal inadmissible. The court held that the appeal was inadmissible because the second ground regarding standing failed to challenge the substantive judgment on the continuity of accounts, and the first ground regarding procedural time limits did not address the core issue of whether the system anomaly was the defendant's fault. The court decided the appeal was inadmissible because the second ground regarding standing did not challenge the substantive judgment on account continuity, and the first ground regarding procedural time limits failed to address the core issue of whether the system anomaly was the defendant's fault. The court decided the appeal was inadmissible because the second ground regarding standing did not challenge the substantive judgment on account continuity, and the first ground regarding procedural time limits failed to address the core issue of whether the system anomaly was the defendant's fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim that the lower court violated procedural time limits or lacked standing. The appellant argued the first judge refused a time extension for filing a second memo due to a system anomaly and that the plaintiff lacked standing because the mother's account was closed over fifteen years prior. The court ruled the appeal inadmissible because the second ground did not challenge the substantive judgment on account continuity, and the first ground failed to address the core issue of whether the system anomaly was the defendant's fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 153, 155, 183 cod. proc. civ.; The Court of Cassation holds that an appeal regarding procedural time limits is inadmissible if it does not challenge the substantive judgment on the continuity of accounts, and that the consolidation of filing effects depends on the fourth PEC confirming acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sigliere ORDINANZA sul ricorso 4607/2022proposto da: PROVENZANO AGATArappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO DE MARINI -ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO -intimata- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di LECCE n. 811/2021 depositata il 07/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/10/2025dal Cons. Dott. Marco Marulli. RG 4607/22 Provenzano-Intesa San Paolo Est. Cons. Marulli
RITENUTO IN FATTO
1.Agata Provenzano ricorre a questa Corte, sulla base di due motivi, illustrati pure con memoria, a cui non ha inteso replicare controprarte, al fine di sentire cassare la sopra riportata sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce ha rinnovato il negativo deliberato di prima istanza tanto in punto alla pretesa violazione dell'art. 155 cod. proc. civ., in cui era asseritamente incorso il primo giudice ricusando l'istanza di remissione in termine per provvedere al deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. sull'assunto pure condiviso dal giudice di appello che non era provato che la tardività del suo deposito telematico fosse imputabile ad una anomalia del sistema; quanto in punto alla legittimazione dell'attrice in ordine alle pretese riferibili al conto corrente materno, sull'assunto, parimenti fatto proprio anche dal secondo giudice, che il conto in parola era stato chiuso oltre quindici anni prima della domanda attrice, di modo che non sussisteva alcuna continuità tra i due conti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 cod. proc. civ. per aver il decidente denegato l’invocata remissione in termini quantunque, per effetto del rilascio della seconda PEC, quella attestante l’avvenuta consegna, il procedimento dovesse reputarsi completato, non potendo imputarsi al difensore le anomalie del sistema che rendono illeggibile il file – è inammissibile atteso che esso non intercetta la ratio della decisione dato che,in disparte dal fatto che la Corte d’appello non ha posto in discussione la facoltà del difensore di eseguire il deposito in più fasi allorchè la busta informatica ecceda il peso consentito (cfr.
Cass. n. 33921 del 2024), ciò che il decidente ha inteso valorizzare ai fini della decisione è la mancata dimostrazione che la pretesa anomalia RG 4607/22 Provenzano-Intesa San Paolo Est. Cons. Marulli fosse imputabile al sistema informatico , fermo restando che, contrariamente a quanto assunto, gli effetti del deposito si consolidano, secondo il diritto vivente , solo a seguito dell'invio della quarta pec con cui il cancelliere comunica l'avvenuta accettazione dell'atto (Cass., Sez. U, 11/10/2023 , n. 28403 ). A fronte del giudizio circa il fatto processuale non risulta opposta con il motivo di censura la causa non imputabile in grado di neutralizzare il detto giudizio, limitandosi la parte ricorrente a richiamare la tempestività dell’avvenuto deposito.
3. Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 88,92,116 e 210 cod. proc. civ. per non aver il decidente, pur accogliendo al contrario del primo giudice l’ordine di esibizione a carico della controparte, disposto la compensazione delle spese del giudizio – è inammissibile atteso che per diritto vivente il sindacato della Corte di cassazionein materia di compensazione delle spese è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(ex plurimis, Cass., Sez. VI - III, 17/10/2017 , n. 24502 ).
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Dichiara il ricorsoinammissibile. RG 4607/22 Provenzano-Intesa San Paolo Est. Cons. Marulli Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno1.10.2025. Il Presidente Dott.Enrico Scoditti