Cassation court quashes appeal judgment for omitting partial price simulation claim regarding bankruptcy asset transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had rejected the bankruptcy trustee's request to revoke a property transfer. The trustee argued the purchase price was simulated and lower than the real value, but the lower court failed to address this specific claim. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination that includes ruling on the alleged partial price simulation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67, comma 1°, n. 1, l.fall.; Art. 112 c.p.c.: The court must rule on all claims presented by the bankruptcy trustee; failure to address a valid claim regarding price simulation constitutes a violation of the principle of contradiction and requires remand.
Parole chiave
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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28848-2020proposto da: FALLIMENTO COGEP S.R.L., rappresentatae difesadall’Avvocato ANTONIO MAURO PAPPALARDOper procura in calce al ricorso ; -ricorrente - contro GRASSO SEBASTIANO, rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat a FRANCESCA ZANGARA per procura in calce al controricorso ; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 1500/2020 della CORTE D ’ APPELLO DI CATANIA, depositatail 1 0 / 9 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 26/11/2025;
FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale di Catania, con sentenza depositata in data 4/5/2018, ha accolto la domanda proposta dal Fallimento COGEP s.r.l. nei confronti di Sebastiano Grasso ed ha, per l’effetto, revocato, a norma dell’art. 67, comma 1°, l.fall., l’atto con il quale, in data 12/7/2011, la società poi fallita aveva trasferito al convenuto la proprietà di un fabbricato in Gravina. Ric. 2020n.28848 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - l ’ atto impugnato era stato stipulato nell’anno anteriore al fallimento della venditrice, dichiarato sentenza del 6/12/2011; - il prezzo pattuito, pari ad €. 185.500,00, era inferiore di oltre il 30% rispetto al valore reale dell’immobile, determinato da una consulenzatecnica d ’ uffic io in €. 257.964,00; - l ’ acquirente non aveva dimostrato di non essere stato consapevole dello stato di insolvenza in cui versava la società venditrice al momento dell’atto. 1.3.
Sebastiano Grasso ha proposto appellodeducendo, tra l’altro, che il tribunale non aveva, tra l ’ altro, considerato i costi, pari ad €. 12.238,32, che l’acquirente aveva sostenuto per “adeguare l’altezza del vano principale dell’immobile al dettato normativo di cui al d.m. 5 luglio 1975”, e che, non avendo operato la corrispondente detrazione dal valore stimato dal consulente tecnico d’ufficio, aveva erroneamente accertato la sussistenza di una sproporzione superiore al 25% tra il prezzo d’acquisto e il valore reale del bene. 1.4.
La cortedistrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l’appello ed ha, per l ’ effetto, rigettato la domanda di revoca proposta dal Fallimento. 1.5. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:- l ’ art. 1 del d.m. 5 /7/ 1975, secondo cui “ l ’ altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70…”, “non lascia margini a discrezionalità e deroghe”; - nessuna “tolleranza di cantiere” può, dunque, ridurre l’altezza minima fissata dal citato decreto; - il valore di mercato dell’immobile, pari ad €. 257.964,00, dev’essere, di conseguenza, ridotto per la somma di €. 12.238,32, pari “ai costi necessari per adeguare l’altezza del vano principale dell’immobile al dettato normativo”, ecorrisponde, quindi, ad €.
Ric. 2020n.28848 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 245.725,68; - il prezzo di acquisto dell ’ immobile, pari ad €. 185.500,00, non è , dunque, inferiore, come invece è richiesto dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di oltre un quartorispetto al valore reale di stima, come sopra determinato, dello stesso. 1.6. Il Fallimento, con ricorso notificato il 9/11/2020, ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione della sentenza. 1.7. Sebastiano Grassoha resistito con controricorso. 1.8. Le parti hannodepositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.
Con il primo motivo , il ricorrent e , lamentando l a violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella partein cui la corte d’appelloha rigettato la domanda d i revoca del l ’ atto con il quale, in data 12/7/2011, la società poi fallita aveva venduto a Sebastiano Grasso la proprietà di un fabbricato in Gravina sul rilievoche il prezzo di acquisto, pari ad €. 185.500,00, non era inferiore, come invece è richiesto dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di oltre un quarto rispetto al valore reale dell’immobile, pari ad€. 245.725,68, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle domand e che il Fallimento aveva formulato nell ’ atto di citazione ed, in ragione dell’assorbimento dellestesse, aveva riproposto nella c o mparsa di risposta in appello, e cioèla simulazione parziale della clausola relativa al prezzo contenuta nel contratto impugnato, pari, in realtà, non all’importo ivi esposto di €. 185.500,00 ma, anche in ragionedell’invocata inopponibilità della dichiarazione resa dalla venditrice poi fallita di ricezione in contantidi €. 21.900,00 , alla minor somma di €. 163.600,00, con una differenza, rispetto al valore reale di €. 245.725,68, di oltre un quarto. 2.2.
Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Ric. 2020n.28848 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 2.3. La corte d’appello, infatti, ha rigettato la domanda con la quale il Fallimento COGEP s.r.l. aveva chiesto la revoca, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., dell’atto con il quale, in data 12/7/2011, la società poi fallita aveva trasferito al convenuto Sebastiano Grasso la proprietà di un fabbricato in Gravina, sul rilievo, in fatto, che il prezzo pattuito , pari ad €. 185.500,00, non era inferiore, come invece è richiesto dall ’ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di oltre un quarto rispetto al valore reale dello stesso, determinato in €. 245.725,68. 2.4.
La corte d ’ appello , tuttavia, così facendo, ha totalmente omesso di pronunciarsi (anche solo implicitamente), in violazione dell’art. 112 c.p.c., sull a domanda o , più precisamente, sull e eccezion i - qual i emerg ono dalla loro riproduzione in ricorso ( p. 5 e 8 ) nonché dall’atto introduttivo del giudizio del Fallimento e dalla sua comparsa di costituzione in appello ( allegati allo stesso ) - con cui lo stesso Fallimento aveva, in sostanza, dedotto (e, in sostanza, riproposto in appello) che: - la clausola relativa al prezzo di acquisto, nella parte in cui in cui le parti avevano dichiarato che la somma complessiva di €. 21.900,00 era stata versata in contanti, era, in realtà, simulata; -tale clausola, nella parte in cui la venditrice poi fallita aveva dichiarato di aver ricevuto in contanti tale somma, era, in ogni caso, inopponibile alla massa; - il prezzo realmente pattuito tra le parti era, di conseguenza, pari alla minor somma di €. 163.600,00, con una potenziale differenza, rispetto al valore reale (poi determinato in giudizio in €. 245.725,68), di oltre un quarto.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente Ric. 2020n.28848 - Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente composizione, si pronu