Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34200/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares ordinary labor court jurisdiction over INPS contribution disputes despite tax collection origin.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34200/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Tax Court of First Instance raised a negative jurisdictional conflict, asserting ordinary court jurisdiction over Mario Fattori's opposition to an INPS contribution notice. The INPS argued for ordinary court jurisdiction, while the labor court had previously declined in favor of the tax court. The Supreme Court ruled that the ordinary court must hear the case because the dispute concerns mandatory social security rights, explicitly covered by Article 24 of D.Lgs. 46/1999, regardless of the tax collection origin.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 d.lgs. n. 46/1999; Art. 362 c.p.c.: The ordinary court, acting as the labor judge, has jurisdiction over oppositions to the registration of social security contributions, even when initiated via tax collection procedures.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional conflict social security contributions labor court jurisdiction tax collection procedure INPS dispute resolution contenzioso tributario contenzioso dell'assicurazione invalidità conflitto di competenza lavoristica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Mario Fattori con ricorso in opposizione ex art. 24 comma 5 d.
Art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c.
15168 del 2018, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n.
art. 24 d.lgs. 46/1999
Mario Fattori con ricorso in opposizione ex art. 24 comma 5 d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14077 del 2023
Sulla tempestiva riassunzione del Fattori nei confronti dei medesimi contraddittori, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con ordinanza in data 13 febbraio 2025, in dichiarata adesione all’indirizzo della S.C., espresso fra le altre da Cass. n. 14077 del 2023, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 19523 del 2018
14077 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 19523 del 2018 e Cass.
Cass. Sez. Un. n. 15168 del 2018
Cass. Sez. Un. n. 7399 del 2007
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ALDI Consigliere ORDINANZA Sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 3607/2025 proposto d’ufficio dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di VIBO VALENZIA, con ordinanza n.58/2025 depositata il 14/02/2025 nella causa tra: FATTORI MARIO; -ricorrente non costituito in questa fase – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONAE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del DirettoreGenerale pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALESSIO, EMANUELE DE ROSE ed ESTER ADA VITA SCIPLINO; -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA; lette le conclusioni scrittedel Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA il quale, in accoglimento del regolamento sollevato d’ufficio, chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA 1. Mario Fattori con ricorso in opposizione ex art. 24 comma 5 d. lgs. n. 46/1999 impugnava dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia l’avviso di addebito per il recupero di contributi previdenziali notificatogli in data 27 dicembre 2011dal concessionario nell’interesse di INPS. Eccepiva la nullità del ruolo esattoriale e dell’avviso di addebito, in particolare facendo valere l’avvenuto pagamento dei contributi.

2. Il giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia declinava la propria giurisdizione in favore del giudice tributario .

3. Sulla tempestiva riassunzione del Fattori nei confronti dei medesimi contraddittori, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con ordinanza in data 13 febbraio 2025, in dichiarata adesione all’indirizzo della S.C., espresso fra le altre da Cass. n. 14077 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 19523 del 2018 e Cass. n. 15168 del 2018, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c., ; ha ritenuto infatti che sussistesse la giurisdizione del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, per avere il giudizio ad oggetto diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto previdenziale e per l’espressa previsione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), nell’estensione della procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, della cognizione del giudice del lavoro in materia di opposizione contro l’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali.

5. L’INPS in proprio e quale procuratore speciale della società di Cartolarizzazione dei crediti Inps –S.C.C.I. s.p.a. ha depositato controricorso concludendo per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si premette che, per come pacifico, l’avviso di addebito avverso il quale Mario Fattori ha proposto ricorso in opposizione concerne il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, oltre somme aggiuntive, dovuti all’INPS in relazione a lavoratori agricoli subordinati che avevano prestato la loro attività alle dipendenze dell’originario ricorrente; la pretesa contributiva era afferente al terzo trimestre dell’anno 2006.

2. Tanto premesso, in continuità con arresti anche recenti di questa Corte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.

3. In tali precedenti è stato infatti affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estenderetale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass.

Sez. Un.. 23/07/2018 n. 19523, Cass. Sez. Un.23/06/2010 n. 15168, Cass. Sez. Un.del 27/03/2007 n. 7399 ). Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro davanti al quale va rimessa la causa anche per il governo delle spese di questo giudizio di regolamento. P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale rimette la causa anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di regolamento.