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Ordinanza Interlocutoria — n. 33059/2025 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new term for public hearing on jurisdiction between civil and surveillance courts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33059/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court ordered the remittal of the case to a new term for a public hearing regarding jurisdiction. The civil court claimed incompetence, while the surveillance court initially accepted the case, leading to a conflict of jurisdiction. The court recognized the legal significance of the conflict but declined to rule immediately, instead scheduling a public session to address the admissibility of the jurisdictional challenge.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 45 c.p.c.: The Court of Cassation may order the remittal of a case to a new term for a public hearing when the regulation of jurisdiction involves questions of particular legal relevance requiring full oral debate.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction civil court competence surveillance court jurisdiction remittal to new term public hearing requirement legal relevance standard admissibility of conflict

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il Collegio dispone, pertanto, il rinvio della causa a nuovo ruolo, per pronunciare in udienza pubblica sull’istanza di regolamento, ai sensi dell’art. 375, comma 2, n.
Art. 45 c.p.c.
Art. 376, secondo comma c.p.c.
- Fissata l’adunanza camerale del 1° ottobre 2025 dinanzi alla Seconda Sezione civile di questa Corte, l’avvocato Raffaele Carrozza ha presentato, a norma dell’art. 376, secondo comma, c.p.c., istanza di rimessione alle Sezioni Unite in data 1° aprile 2025.
art. 86 c.p
8324/2024 pendente tra: CARROZZA RAFFAELE, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
art. 45 c.p

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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul regolamento di competenza iscritto al n. 6704/2025 R.G. richiesto dal Tribunale di Catania, quinta sezione civile, con ordinanza del 7 marzo 2025 nella causa RG n. 8324/2024 pendente tra: CARROZZA RAFFAELE, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. 1. - Il procedimento concerne una opposizione al decreto di liquidazione dei compensi proposta dall’avvocato Raffaele Carrozza, difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Il magistrato del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato al riguardo la propria incompetenza, ravvisando la competenza del Tribunale civile. Il Tribunale civile di Catania, adito in riassunzione, con provvedimento del 7 marzo 2025 nella causa RG n. 8324/2024 ha ritenuto di essere a sua volta incompetente ed ha richiesto d’ufficio il regolamento, per sentir dichiarare la competenza del Tribunale di sorveglianza. 2. - Fissata l’adunanza camerale del 1° ottobre 2025 dinanzi alla Seconda Sezione civile di questa Corte, l’avvocato Raffaele Carrozza ha presentato, a norma dell’art. 376, secondo comma, c.p.c., istanza di rimessione alle Sezioni Unite in data 1° aprile 2025.

Tale istanza è stata accolta con decreto del Presidente Aggiunto del 19 maggio 2025. 3. - Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania. 4. – L’istanza di regolamento proveniente dal Tribunale civile di Catania impone la pronuncia su questioni di diritto di particolare rilevanza, quale quella inerente all’ammissibilità del conflitto di competenza, sollevato nelle forme dell’art. 45 c.p.c., intercorrente tra il tribunale civile e il tribunale di sorveglianza, nonché quella inerente alla competenza a decidere in ordine all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in giudizio svoltosi dinanzi al medesimo tribunale di sorveglianza.

Il Collegio dispone, pertanto, il rinvio della causa a nuovo ruolo, per pronunciare in udienza pubblica sull’istanza di regolamento, ai sensi dell’art. 375, comma 2, n. 4), c.p.c. P.Q.M La Corte ordina il rinvio della causa a nuovo ruolo per la pronuncia in udienza pubblica sull’istanza di regolamento di competenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unit