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Ordinanza — n. 32959/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares ordinary court jurisdiction over INPS contribution disputes, rejecting tax court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32959/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court resolved a jurisdictional conflict by declaring that ordinary courts, not tax courts, have authority over disputes regarding INPS contribution notices. The tax court had previously claimed jurisdiction based on the tax origin of the debt, arguing it involved tax collection procedures. The court rejected this, ruling that such social security disputes fall under ordinary labor court jurisdiction regardless of the debt's tax roots.

Regesto Legislator

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Art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c.; Art. 24 d.lgs. n. 46/1999: Controversies concerning the validity of INPS contribution notices belong to the ordinary court's jurisdiction, not the tax court's, even if the creditor's claim originated from a tax assessment.

Parole chiave

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jurisdictional conflict ordinary court jurisdiction tax court jurisdiction INPS contributions social security disputes labor court competence procedural regulation computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c.
103 del 2025, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n.
Art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Invero, le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale rispetto al quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre, a norma dell'art. 24 d.
Art. 30 d.l. n. 78/2010
l. n. 122/2010
con l. n. 122/2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto).

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4851
19461; Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4851; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 2 luglio 2024, n. 18090
Cass., Sez. Un., 2 luglio 2024, n. 18090; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 8 luglio 2024, n. 18631
18090; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2024, n. 18631;
Cass., Sez. Un., 15 luglio 2024, n. 19461
Cass., Sez. Un., 15 luglio 2024, n. 19461; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 2 aprile 2025, n. 8720
4851; Cass., Sez. Un., 2 aprile 2025, n. 8720).
Cass., Sez. Un., 30756 del 2018
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Testo completo

ORTUNATO Consigliere ORDINANZA Sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 11359-2025 proposto d’ufficio dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VIBO VALENTIA, con ordinanza n. 103/2025 depositata il 31/03/2025 , nella causa tra: ZAFFINO MARIA FRANCESCA; -ricorrente non costituita in questa fase – contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in Roma, via C.

Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappr esentato e difeso dagli avv oca ti ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSEed ESTER A DA V ITA S CIPLINO; -resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere FABRIZIO AMENDOLA; lette le conclusioni scrittedel Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA’, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. FATTI DI CAUSA 1.Maria Francesca Zaffino propose al giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia opposizione all’avviso di addebito, emesso dall’INPS e notificatole in data 30 ottobre 2012, per inadempienza alle note di rettifica di DM10 per il periodo da marzo 2010 al febbraio 2011. 2.Instaurato il contraddittorio con l’INPS, il Tribunale adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Sostenne la giurisdizione del giudice tributario sull’assunto che “la controversia concerne prestazioni patrimoniali imposte, giacché con la impugnazione della cartella vengono fatti valere vizi della cartella di pagamento in relazione alla legittimazione dell’Istituto ad emetterla, al difetto di titolo esecutivo ed alla intervenuta decadenza”. 3.In seguito a riassunzione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, in composizione monocratica, con ordinanza n. 103 del 2025, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.

Sulla scorta di Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4851, la Corte ha argomentato come appartengano “alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quello tributario, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di ruoli e cartelle esattoriali percontributi previdenziali omessi, anche quando la pretesa creditoria dell’INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate”.

4. L’INPS si è costituito chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice civile. 5.L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato conclusioni con cui ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il conflitto dev’essere risolto nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, come già deciso da queste Sezioni Unite con altri provvedimenti regolatori della giurisdizione in analoghe controversie(cfr. Cass., Sez. Un., 2 luglio 2024, n. 18090; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2024, n. 18631;

Cass., Sez. Un., 15 luglio 2024, n. 19461; Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4851; Cass., Sez. Un., 2 aprile 2025, n. 8720). 2.In riferimento all’estensione della disciplina della riscossione mediante ruolo ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, le controversie in cui si discuta della legittimità o meno di un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall'Inps (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ai sensi dell'art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. con modif. con l. n. 122/2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto).

Invero, le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale rispetto al quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre, a norma dell'art. 24 d. lgs. n. 46/1999, opposizione innanzi al giudice del lavoro, neanche rilevando che la pretesa creditoria dell'Inps sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nella specie, la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di addebito, notificato alla Zaffino, per inadempimento alle note di rettifica da DM10 relative alla contribuzione previdenziale di una dipendente.

Risulta, quindi, inconferente il richiamo operato dal giudice del lavoro di Vibo Valentia all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 30756 del 2018 concernente un giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso pignoramento iniziato in forza di cartella esattoriale emessa per credito tributario. 3.Pertanto, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. 4.Nulla per le spese, trattandosi di regolamento d’ufficio.

P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, dinanzi al quale rimette le parti. Cos