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Decreto — n. 31956/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal, which the defendant accepted without opposition.

Numero d'incarto Decreto — n. 31956/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Superior Tribunal of Public Waters dismissed. The appellant, HCE Costruzioni S.p.A., had filed a request for cassation against a lower court decision but subsequently withdrew the appeal on November 27, 2025. The respondent, Ente Acque Umbre Toscane, adhered to this withdrawal, leading the court to extinguish the proceedings without ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished by the appellant's withdrawal, which, if accepted by the respondent, obviates the need for a judgment on merits or cost allocation.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings accepted withdrawal costs allocation abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
161/2025, notificato all’Ente Acque Umbre Toscane il 24 ottobre 2025; rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 27 novembre 2025; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
Art. 391, primo comma cod. proc. civ.
e che, peraltro, la stessa è stata sottoscritta per adesione dalla parte intimata; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
161/2025, notificato all’Ente Acque Umbre Toscane il 24 ottobre 2025; rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 27 novembre 2025; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

ente Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 22720/2025 proposto da: HCE COSTRUZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Vinti, Monica Iacoviello e Massimo Baroni; - ricorrente – contro ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE; - intimato – per la cassazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 161/2025, pubblicata in data 9 settembre 2025; Visto il ricorso, iscritto al RGN 22720/2025, proposto dalla HCE Costruzioni S.p.A. per la cassazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 161/2025, notificato all’Ente Acque Umbre Toscane il 24 ottobre 2025; rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 27 novembre 2025; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e che, peraltro, la stessa è stata sottoscritta per adesione dalla parte intimata; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.;F i r m a t o D a :

P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 22720/2025 Numero sezionale 91/2025 Numero di raccolta generale 31956/2025 considerato, infine, che, in assenza di attività difensiva della parte Data pubblicazione 09/12/2025 intimata e, comunque, avendo questa aderito alla rinuncia, non va pronunciata condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, 5 dicembre 2025 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1