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Ordinanza — n. 28587/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses jurisdiction regulation claim regarding preventive technical consultation under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28587/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation request inadmissible, ruling that the preventive technical consultation is an investigative measure rather than a decisive act. The applicant argued that the consultation's conciliatory nature made it a final judgment subject to ordinary court jurisdiction, but the Court rejected this by comparing it to the accounting court's own conciliation procedures. Consequently, the ordinary court retains jurisdiction, and the regulation request fails because the measure lacks the definitive character required to trigger a jurisdictional dispute.

Regesto Legislator

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Art. 696, 696 bis, 698 c.p.c.; The preventive technical consultation under Art. 696 bis c.p.c. is an investigative measure, not a decisive act, and does not deprive the ordinary court of jurisdiction.

Parole chiave

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preventive technical consultation jurisdiction regulation ordinary court jurisdiction accounting court competence investigative measure conciliation procedure Civil Procedure Code professioni urbanistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 696 c.p.c.
14301 del 20/06/2007, che, nell’esaminare una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente (avendo esso avuto riguardo ad un procedimento in cui erano stati richiesti, come nella specie, «accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., e consulenza tecnica pre- ventiva ex art.
Art. 696 bis c.p.c.
17058 del 19/08/2005; da ultimo, con specifico riferimento alla consulenza tecnica pre- ventivadi cui all’art. 696 bis c.p.c.: Cass., Sez.
Art. 698 c.p.c.
c) che « la regola di cui all ’ art. 698 c.p.c., comma 2, rimane applicabile anche a tale consulenza»;
Art. 198 c.p.c.
Art. 200 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 96 c.p.c.
Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., anche in considerazione delle peculiarità dellavicenda processual e in esame .
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non integrando il regolamento di giuri- sdizione un mezzo di impugnazione.
art. 698 c.p
c) che « la regola di cui all ’ art. 698 c.p.c., comma 2, rimane applicabile anche a tale consulenza»;
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 15/10/2003, n. 15448
Cass. 15/10/2003, n. 15448), che hanno esa- minato tale istituto, non hanno mai ritenuto che il Ric.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22962 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto PISSINISMassimo (C.F.: PSS MSM 62B14 L219E) rappresentato e difeso dall’avvocato Pierpaolo Chiorazzo(C.F.: CHRPPL 82H16 C665J ) -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI CIGLIANO(C.F.: 00222570020), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Michelatti (C.F.: MCH FRZ 77B20 A859R) REGIS Domenico (C.F.:RGS DNC 61C30 C680Y) rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Pugno (C.F.:PGN SFN78P03 L219Q ) -controricorrenti- LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore TROVATO Michele (C.F.:non indicato) -intimati- Ric. n. 22962/2024– S ez.

Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pen- dente dinanzi al Tribunale Di Vercelli, iscritto al n. 1046 dell’anno 2024 del R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 24 giugno 2025dal consigliere Augusto Tatangelo; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. ssa Anna Maria Soldi , la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di regolamento. Fatti di causa Il Comune di Cigliano (VC) ha instaurato un procedimento per «accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c.», davanti al Tribunale di Vercelli, in vista di una eventuale azione di responsabilità professionale da proporsi nei confronti dell’architetto M.P., in relazione ad un appalto pubblico in cui quest’ultimo aveva assunto l’incarico di progettista.

Il conve- nuto, nel contestare il fondamento della richiesta cautelare e, in particolare, la sussistenza della giurisdizione del giudice or- dinario con riguardo alla prospettata azione di responsabilità (a suo dire rientrante nella giurisdizione del giudice contabile, avendo egli svolto, altresì, l’attività di direttore dei lavori), ha evocato in giudizio, per essere garantito, la propria assicura- trice della responsabilità civile, Lloyd’s Insurance Company S.A., nonché, quali responsabili concorrenti, il geometra D.R.e l’ingegnere M.T..

Dopo la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, il P. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdi- zione, assumendo che la controversia spetterebbe alla giurisdi- zione del giudice contabile Corte dei Conti del Piemonte. Il Comune di Cigliano ha resistito con controricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di Ric. n. 22962/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 giurisdizioneo, in subordine, rigettarsi lo stesso, essendo stata la domanda cautelare correttamente propostaal giudice ordi- nario.

Il Regis ha, a sua volta, resistito con controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizioneo, in subordine, il suo accoglimento, con dichia- razione della giurisdizione del giudice contabile. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio. L’Ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso per rego- lamento di giurisdizione. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile. Secondo un risalente e consolidato indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte, mai contraddetto e che il ricorso non offre ar- gomenti idonei ad indurre a rimeditare, infatti, « i l provvedi- mento del giudice che dispone un mezzo di istruzione preven- tiva non è suscettibile di essere impugnato con ricorso per cas- sazione ex art. 111 Cost, trattandosi, come risulta dall’art. 698 c.p.c., di un provvedimento connotato dal carattere della prov- visorietà e della strumentalità; c onsegue che è inammissibile l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione nel procedi- mento di istruzione preventiva, non potendo logicamente rite- nersi che la Cassazione possa decidere sulla questione di giuri- sdizione in via preventiva, in un caso in cui non sarebbe espe- ribile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e, dunque, pro- spettabile la questione di giurisdizione in sede di Ric. n. 22962/2024– S ez.

Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 impugnazione» (Cass., Sez. U, n. 11133 del 11/11/1997; conf.: Cass., Sez. U, n. 12038 del 28/11/1997; Sez. U, n. 7129 del 21/07/1998; Sez. U, n. 12304 del 05/07/2004; Sez. U, n. 12305 del 05/07/2004; Sez. 2, n. 17058 del 19/08/2005; da ultimo, con specifico riferimento alla consulenza tecnica pre- ventivadi cui all’art. 696 bis c.p.c.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 20/06/2007). 2.Nella specie, non vi è dubbio che il procedimento nel corso del quale è stata avanzata la presente istanza di regolamento di giurisdizione sia qualificabile come procedimento di istru- zione preventiva.

Di conseguenza, tale istanza è in radice inammissibile, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla circostanza che la domanda cautelare risulta proposta in relazione ad un giudizio di merito relativo alla dedotta responsabilità del P.per lo svolgimento del solo incarico di progettista, senza alcun ri- guardo all’attività dallo stesso svolta come direttore dei lavori. 3.È appena il caso di osservare che non possono ritenersi ido- nee a giustificare una rimeditazione dell’indirizzo di questa Corte appena richiamato neanche le considerazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente in vista dell’adunanza came- rale, dirette a sostenere l’ammissibilità del regolamento propo- sto, in virtù della natura e delle finalità del procedimento di «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite» di cui all’art. 696 bis c.p.c., volte a favorire la definizione preventiva, in via di conciliazione, della controversia, che eviti l’instaurazione del giudizio di merito.

La ragione della inammissibilità dell’istanza di regolamento di giurisdizione nell’ambito dei procedimenti di istruzione preven- tiva deriva dalla natura provvisoria e strumentale dei provvedi- menti giudiziari che possono essere emessi nell’ambito degli Ric. n. 22962/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 stessi, che sono sempre riesaminabili nel corso del giudizio di merito (anche con riguardo a giurisdizione e competenza), il che esclude la possibilità di una loro impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto non può «logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere sulla questione di giurisdizione in via preventiva, in un caso in cui non sarebbe esperibile il ricorso straordinario ex art.111 Cost. e, dunque, prospettabile la questione di giurisdizione in sede di impugnazione».

Orbene, tali ragioni valgono certamente anche in relazione al procedimento di «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite» previsto dall’art. 696 bis c.p.c., qua- lunque sia la natura da riconoscere allo stesso, in quanto esso, come tutti i procedimenti di istruzione preventiva, non può, neanche in relazione alla sua finalità conciliativa, dare luogo a statuizioni di merito impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., certamente non propo- nibilené avverso il processo verbale di conciliazione eventual- mente formato ai sensi dell’art. 696 bis, comma 2, c.p.c., né avverso il decreto del giudice che a tale verbale attribuisce ef- ficacia esecutiva ai sensi dell’art. 696 bis, comma 3, c.p.c..

È sufficienteribadire, in proposito, da una parte, il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va certamente data continuità, se- condo il quale «non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111, comma7, Cost., il provvedimento di rigetto dell’istanza di consulenza tecnica preventiva con finalità conci- liativa, il quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova (anche in consi- derazione dell’assenza del presupposto dell’urgenza, estraneo all’art. 696bis c.p.c.), né tantomeno la possibilità della conci- liazione, essendo, inoltre, ridiscutibile – anche quanto alle spese –nell’eventuale giudizio di merito» (Cass., Sez. 6 - 3, n. 5698 del 07/03/2013;

Sez. 6 -3, n. 12386 del 21/05/2018) e, Ric. n. 22962/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 dall’altra parte, le tuttora attuali e condivisibili considerazioni contenute nella motivazione del precedente già richiamato, co- stituito da Cass., Sez. U, n. 14301 del 20/06/2007, che, nell’esaminare una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente (avendo esso avuto riguardo ad un procedimento in cui erano stati richiesti, come nella specie, «accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., e consulenza tecnica pre- ventiva ex art. 696 bis c.p.c.»), ha espressamente affermato:

a) che la «tesi della natura decisoria e definitiva del provvedi- mento di ammissione della consulenza tecnica preventiva, di cui all’art. 696 bis c.p.c., è manifestamenteinfondata, dovendo invece affermarsi che anche esso, come tutti gli altri relativi ad atti di istruzione preventiva, ha carattere provvisorio e stru- mentale, con la conseguenza che da una parte non è ammissi- bile, per le ragioni dette, il ricorso straordinario per Cassazione a norma dell’art. 111 Cost., comma 7, e dall'altra che non sono ammissibili i regolamenti di competenza e di giurisdizione»;

b) che «l’art. 696 bis c.p.c., avente ad oggetto la “consulenza tec- nica preventiva ai fini della composizione della lite”, è stato ag- giunto (dall’art. 2, comma 3, lett. e bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. n. 80 del 2005, a decorrere dal le marzo 2006) tra i “procedimenti di istruzione preventiva”, già previsti dal codice di rito, per cui non vi è ragione per non ritenere che ne condivida la natura»;

c) che « la regola di cui all ’ art. 698 c.p.c., comma 2, rimane applicabile anche a tale consulenza»;

d) che, inoltre, «quanto all’osservazione secondo cui la natura decisoria deriverebbe dal fatto che la consulenza preventiva è finalizzata anche alla conciliazione delle parti, va osservato che tale figura (tentativo di conciliazione da parte del c.t.u.) non è sconosciuta nel nostro ordinamento, il quale l’ha prevista per le consulenze contabili (artt. 198, 200 c.p.c.);la dottrina e la giu- risprudenza (cfr. Cass. 15/10/2003, n. 15448), che hanno esa- minato tale istituto, non hanno mai ritenuto che il Ric. n. 22962/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 provvedimento di ammissione di una consulenza contabile, con contestuale affidamento al c.t.u., di tentare la conciliazione delle parti, perdesse la natura di provvedimento istruttorio, per assumere quella sostanziale di sentenza per potenziale defini- tività e decisorietà su diritti soggettivi, con conseguente ricor- ribilità ex art. 111 Cost., comma 7, ed ammissibilità dei rego- lamenti di competenza e di giurisdizione», onde «la concilia- zione di cui all’art. 696 bis c.p.c.

… … come quella di cui all’art.199 c.p.c., non può essere equiparata, nemmeno sotto il profilo sostanziale ad una sentenza, ed ancor meno lo può essere il provvedimento di ammissione di tale consulenza … … Non es- sendo tale conciliazione raggiunta davanti al giudice, è neces- sario che quest’ultimo attribuisca al relativo processo verbale la forza di titolo esecutivo, mentre secondo la condivisibile dot- trina maggioritaria eventuali vizi della conciliazione, munita del decreto di efficacia di titolo esecutivo, possono essere fatti va- lere solo in sede di opposizione all’esecuzione». 4.Il ricorso per regolamento di giurisdizione è dichiarato inam- missibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., anche in considerazione delle peculiarità dellavicenda processual e in esame . Non sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non integrando il regolamento di giuri- sdizione un mezzo di impugnazione.

Ric. n. 22962/2024– S ez. Unite – A d . 24 giugno 20 25 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 P.Q.M La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di giuri- sdizione; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore deicontroricorren