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Ordinanza — n. 28585/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares ordinary jurisdiction over demanio rent disputes, rejecting tax court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28585/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared ordinary jurisdiction competent, overturning the tax court's refusal to hear the case. The dispute involved an entity claiming compensation for unauthorized occupation of state-owned historic buildings, which the tax court deemed non-taxable. The court ruled that such disputes regarding public domain revenues fall under ordinary jurisdiction unless they involve administrative authorization powers.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 3, Legge n. 69/2009; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: Controversies concerning revenues from the utilization of public domain assets are not of a tax nature and fall under ordinary jurisdiction, unless they require verification of administrative authorization powers.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction tax court jurisdiction public domain revenues unauthorized occupation state property disputes nozione di amministrazione aggiudicatrice istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 3, Legge n. 69/2009
L’Avvocatura, in via preliminare, chiedeva allaCorte una pronuncia declinatoria dellagiurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della Legge n.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile Sez. Un., 18/09/2006, n. 20067
Cassazione civile Sez. Un., 18/09/2006, n. 20067).
Cassazione civile Sez. Un., 14 gennaio 2005, n. 604
Cassazione civile ord. 3 marzo 2003, n. 3144
Cassazione civile Sez. Un., ord. 15.5.2023, n. 13311
Cassazione civile Sez. Un., ord. 19.03.2025 n. 7300
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Testo completo

TALDI Consigliere ORDINANZA sul conflitto negativodi giurisdizione iscritto al n. r.g. 2959/2025 sollevato dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di bari, con ordinanza del 20 gennaio 2025, nel procedimento vertente tra: Ente pugliese per la cultura popolare e l’educazione professionale, in persona del Presidente pro tempore; -ricorrente – contro Agenzia delle entrate – Riscossione, provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore; Agenzia del demanio, ufficio del demanio storico, artistico, archeologico, culturale, in persona del legale rappresentate pro tempore; -resistenti- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/07/2025 dal Consigliere Andreina Giudicepietro; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Stanislao De Matteis, il quale chiede che la Corte di cassazione voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA 1. L ’Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale (E.P.C.P.E.P.) proponeva ricorso innanzi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Baria avverso la cartella di pagamenton. 01420240031852558/000, emessa dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione di Bari e notificata l’11.4.2024 , con cui l’Agente della Riscossione aveva ingiunto il pagamento, per conto dell’Agenzia delDemanio, della somma di euro 52.435,48, oltre interessi, per un totale di euro 66.874,77, a titolo di indennità per l’occupazione sine titulo dell’Ente, che, a far data dal 1950 circa, avevaoccupato alcuni immobili facenti capo al complesso appartenente al Demanio Pubblico dello Stato–Ramo Storico Artistico, denominato“Ex Convento San Francesco della Scarpa”.

In particolare, tali locali erano stati adibiti, nel corso deglianni, a scuola materna denominata “Pinuccia Modugno”, gestita dall’Ente, che, con il ricorso, contestava sotto vari profili l’entità delle somme richieste. Il Tribunale di Bari, con ordinanza resa in data 4 luglio 2024, aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice tributario. L’Ente aveva proceduto a riassumere la causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari; l’Agente della Riscossione e l’Agenzia del Demaniosi erano costituiti, concludendo entramb i per il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura, in via preliminare, chiedeva allaCorte una pronuncia declinatoria dellagiurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della Legge n. 69/2009. 1.1) La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con ordinanza del 20 gennaio 2025,ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 59, terzo comma, della Legge n. 69/2009. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero , ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’ordinanza di rimessione, la Corte di giustizia tributaria rileva che l’oggetto della pretesa, ovvero la richiesta di pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo di un complesso immobiliare facente capo al Demanio dello Stato – Ramo Storico Artistico, non avendo la qualifica di tributo, esul a dalla sua giurisdizione.

2. Come chiarito da queste Sezioni Unite, in un precedente richiamato nell’ordinanza della Corte di giustizia tributaria, non appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributariel'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canoneper la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici. Essaè quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla p.a. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizionedel giudice amministrativo (v.

Cassazione civile Sez. Un., 18/09/2006, n. 20067). Nella motivazione della citata decisione si legge : È infatti costante giurisprudenza di questa Corte che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni; ne deriva che tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante (in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, cfr.Cass.

Sez. Un. 14 gennaio 2005, n. 604 ; ord. 3 marzo 2003, n. 3144 ) . Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato chela domanda con la quale la pubblica amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientr i nella giurisdizione del giudice ordinario, quando la controversia abbia natura meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non giàl’esercizio di pubblici poteri (v.Cass., sez. un., ord. 15.5.2023, n. 13311 e giurisprudenza ivi citata; v. anche Cass. sez. un., ord. 19.03.2025 n.7300).

Dando continuità a tale indirizzo, nella specie, sulle conformiconclusioni scritte del Pubblico Ministero, va dichiarata la giurisdizionedel giudice ordinario. Invero, si controvertedell’indennità dovuta dall’Ente ricorrente per l’occupazione sine titulo di alcuni locali facenti parte del più ampio complesso appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Storico Artistico, denominato “Ex Convento San Francesco della Scarpa”.Come si è detto, i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno natura tributaria e, dunque, l’ impugnazione della relativa cartella esattoriale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudicetributario.

Va, di conseguenza, cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari. Nulla sulle spese, non avendo svolto le parti attività difensiva. P.Q.M dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari, dinanzi al quale rim