Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellants failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. Antonio Caporale and others had submitted a request for early definition under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, which was communicated on August 21, 2025. The court ruled that the lapse of time constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the state and local authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early definition of a cassation appeal within forty days constitutes a formal renunciation, resulting in the extinction of the proceedings.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 12831-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: ANTONIO CAPORALE, NUNZIA DI STASI, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Bruno; - ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DEGLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, rappresentato e difeso dall’Avv.
Luigi D’Ambrosio; - controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 10231 del 2024, pubblicata il 19 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata ai ricorrenti in data 21 agosto 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a :
T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 12831/2025 Numero sezionale 85/2025 Numero di raccolta generale 28477/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 27/10/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore del Comune di Canosa di Puglia, in euro 2.700,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 27 ottobre 2025 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5