Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28476/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 28476/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a declaration of abandonment under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings. Consequently, no ruling on litigation costs was issued against the Public Prosecutor as they were only formally involved.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
early settlement proposal waiver by silence extinction of proceedings Cassation appeal Civil Procedure Code allegazioni insufficientemente motivate opposizione tardiva censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
310/2024, depositata il 31 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
310/2024, depositata il 31 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 14531-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: ROBERTO TROCCOLI, NICOLA CENCI, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Pesce; - ricorrenti - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – e nei confronti di PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA; - intimato - avverso la sentenza della Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale d’appello, n. 310/2024, depositata il 31 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata ai ricorrenti in data 27 agosto 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso;

F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 14531/2025 Numero sezionale 84/2025 Numero di raccolta generale 28476/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 27/10/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, 27 ottobre 2025 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1