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Decreto — n. 28474/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 28474/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, a sports club, challenged a Council of State decision against the City of Rome and the Ministry of the Interior, but remained silent after the proposal was communicated on August 21, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the controricurrent's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code failure to respond intervenuta prescrizione opposizione tardiva censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
9676/2024, pubblicata il 3 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis cod. proc. civ
9676/2024, pubblicata il 3 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 13239-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: A.D. POLISPORTIVA CITTA’ FUTURA SSD A R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Elisa Falcone; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Umberto Garofoli dell’Avvocatura Capitolina; - controricorrente – nonché contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI “ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE”; ROADHOUSE GRILL ROMA S.R.L. - intimate - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 9676/2024, pubblicata il 3 dicembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 agosto 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 13239/2025 Numero sezionale 83/2025 Numero di raccolta generale 28474/2025 Data pubblicazione 27/10/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della parte controricorrente in euro 2.700,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 27 ottobre 2025 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a