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Ordinanza — n. 28359/2025 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation declares administrative jurisdiction over police pension recalculations despite Count Court's prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28359/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the Count Court's request to transfer jurisdiction from the administrative judge to the ordinary court for a police officer's pension recalculation claim. The petitioner argued that the benefit was a statutory right for police officers, while the INPS contended the Count Court had exclusive authority. The court ruled that the dispute concerned the determination of employment-related calculation elements rather than the pension quantum itself, thus falling under the exclusive jurisdiction of the ordinary judge for post-1998 labor relations.

Regesto Legislator

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Art. 133 lett. i) cod. proc. amm.; Art. 3 co. 1 d.lgs. 165/2001: Controversies regarding the determination of calculation elements for pension benefits in public employment relations are devolved to the ordinary judge, not the Count Court, when they concern the correct computation of employment-related rights.

Parole chiave

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administrative jurisdiction ordinary jurisdiction pension recalculations public employment Count Court powers labor relations police officers compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 133 lett. i) cod. proc. amm.
Il petitum sostanziale dell’odierno ricorso attiene a posizioni di diritto soggettivo inerenti alla materia del pubblico impiego, che è riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo dall’art. 133, lett.
Art. 3 co. 1 d.lgs. 165/2001
69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
Art. 69 comma 7 d.lgs. 165/2001
art. 3 d.lgs. 165/2001
69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.Un., n. 10509 del 30 aprile 2010
Cass., Sez. Un., n. 25039 del 7 novembre 2013
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Testo completo

IO SCARPA Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 15335/2024 proposto d’ufficio dalla CORTE DEI CONTI –SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA, con ordinanza n. 41/2024 depositata il 08/07/2024 nella causa tra: BISCEGLIE EMANUELE; -ricorrente non costituito in questa fase - contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, MINISTERO DELL’INTERNO; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;

RGN 15335/2024 Pag. lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che la Corte, in accoglimento del regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. FATTI DI CAUSA 1. Emanuele Bisceglie, poliziotto in quiescenza, proponeva ricorso innanzi al TAR Puglia al fine di fare accertare il proprio diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante l’attribuzione, in proprio favore dei n. 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6-bis D.L. 387/1987.

Deduceva di aver inviato, quale ex dipendente dell’Ente Prefettura di Bari, lettera di intimazione e di diffida all’INPS al fine di ottenere l’indicato ricalcolo. Evidenziava che l’istituto dei 6 scatti stipendiali, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita, nato con la legge 804/73 per i soli generali e colonnelli, nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età trovava giustificazione in relazione al fatto che la loro età per la cessazione dal servizio era inferiore a quella prevista per gli altri dipendenti pubblici e che per lo stesso motivo il beneficio era stato esteso al restante personale delle Forze Armate, con la legge n. 468/87 e a quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile con la legge n. 472/87, nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età, inabilità fisica o decesso.

Aggiungeva che il beneficio in questione, nonostante la ben più elevata età di accesso alla pensione, doveva essere riconosciuto, in presenza dei due requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 6-bis del citato d.l., ossia: i ) il compimento dei 55 anni di età; ii) lo svolgimento di un servizio utile superiore a 35 anni, anche al personale della carriera prefettizia, in ragione di quanto già previsto dall’art 17 del d.P.R. 340/82.

2. Con sentenza n. 1107/2023 del 5 settembre 2023 il TAR Puglia dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte dei conti territorialmente competente.

3. Il Bisceglie riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia. L’INPS si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti - indicando il giudice amministrativo quale titolare della RGN 15335/2024 Pag. potestas iudicandi - deducendo altresì l ’ infondatezza della domanda del ricorrente e la prescrizione della relativa pretesa.

4. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, con ordinanza n. 41/2024, sollevava conflitto negativo di giurisdizione. Rilevava che la domanda del Bisceglie era unicamente preordinata alla riliquidazione del trattamento di fine servizio (artt. 25 e 26 d.P.R. n. 1032/1973) e non anche alla rideterminazione della pensione. Evidenziava che il predetto, già in servizio alla Questura di Bari con la qualifica di “Ispettore Capo”, era appartenuto al corpo della Polizia di Stato con rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. Riteneva che la pretesa attorea - siccome afferente ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. - esulasse dalla cognizione del giudice contabile e rientrasse in quella del giudice amministrativo.

Sottolineava che la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica -definita dagli artt. 13 e 62 del R.D. 1214/1934 nonché dall’art. 1, comma 2, cod. giust. cont. - riguarda il diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni pubbliche nonché le altre materie ad essa strumentali fra le quali non sono ricomprese le questioni afferenti al trattamento di fine servizio, la cui cognizione spetta al giudice del rapporto di lavoro. Riteneva che, nel caso di specie, vertendo la controversia su diritti patrimoniali derivanti da un rapporto di lavoro di diritto pubblico, la cognizione della stessa spettasse al giudice amministrativo.

Sollevava, pertanto, conflitto negativo di giurisdizione disponendo la sospensione del processo ai sensi dell’art. 367, comma 1, cod. proc. civ. espressamente richiamato dall’art. 16, comma 1, cod. giust. cont. e rimettendo gli atti a queste Sezioni Unite.

5. L’Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si premette che èius receptum il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda avendo riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della RGN 15335/2024 Pag. causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riferimento ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023 n. 19966; Cass., Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25578; Cass., Sez. Un., 18 maggio 2021, n. 13492).

2. Nello specifico la domanda proposta dal Bisceglie dinanzi al TAR Puglia era intesa ad “accertare il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio, e per l’effetto ordinare l’attribuzione, in favore dello stesso dei 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6-bisd.l. nr 387/1987 e la consequenziale attribuzione”.

3. Nella ordinanza della Corte dei conti è evidenziato che il Bisceglie vantasse la qualifica di “Ispettore Capo” così da desumersene l’appartenenza al corpo della Polizia di Stato (militare). È altresì evidenziato che l’INPS non aveva offerto decisivi elementi di prova a supporto della (diversa) appartenenza del Bisceglie alla carriera prefettizia, comunque rientrante - ai sensi dell ’ art. 3 d.lgs. 165/2001 - nelle tipologie di rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico («In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287»).

4. Il petitum sostanziale dell’odierno ricorso attiene a posizioni di diritto soggettivo inerenti alla materia del pubblico impiego, che è riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo dall’art. 133, lett.

i) cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 165/2001. Tale ultima disposizione devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative, tra gli altri, ai rapporti di lavoro delle Forze di polizia di Stato (oltre che della carriera diplomatica e prefettizia), ivi compresi i diritti patrimoniali connessi. RGN 15335/2024 Pag. Il ricorrente n on ha giammai chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico (cfr. Cass., Sez.Un., n. 10509 del 30 aprile 2010 secondo cui “È devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile la giurisdizione sulla domanda di un dirigente sanitario in pensione relativa all’inclusione nella pensione della quota fissa della ‘retribuzione di posizione’, costituendo quest’ultima una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, volta ad assicurare un trattamento integrativo delle prestazioni assicurate dai regimi obbligatori attraverso l’adempimento di obbligazioni gravanti sul datore di lavoro in correlazione con le prestazioni di lavoro dei dipendenti; ne consegue l’attribuzione alla giurisdizione rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, a seconda che la situazione giuridica azionata sia antecedente o successiva al 30 giugno 1998 non assumendo rilievo che la controversia sia insorta dopo la cessazione del servizio e dovendo, invece, farsi riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro”; nel medesimo senso Cass., Sez.

Un., n. 25039 del 7 novembre 2013 secondo cui: “La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, non ha per oggetto l’‘an’ o il ‘quantum’ del trattamento pensionistico, ma piuttosto la corretta determinazione degli elementi di computo utili per la determinazione del TFS, e quindi una questione da devolvere non alla giurisdizione del giudice contabile, bensì a quella del giudice del rapporto di impiego, da individuarsi, nel caso di rapporto di lavoro cessato dopo il 1° luglio 1998, nel giudice ordinario, ai sensi dell’art. 69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”).

5. Il ricorso va, pertanto, accolto e va, di conseguenza, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale le parti vanno rimesse con termine di legge per la riproposizione del giudizio.

6. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi in questa sede, in mancanza di attività difensiva svolta dalle parti e della natura ufficiosa del procedimento. RGN 15335/2024 Pag. P.Q.M