Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Piedmont Region's water authority decision extinguished. The appellant, AFV Acciaierie Beltrame S.p.A., failed to respond to a formal proposal for early settlement of the case submitted by the First President of the Court. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the proposal for early settlement within forty days of its communication.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 21809-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Battista Conte; - ricorrente - contro REGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Colarizi ed Eugenia Salsotto; - controricorrente - e nei confronti di ASSOIDROELETTRICA; - intimato - avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 114 del 2024, pubblicata il 23 luglio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 17 luglio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 21809/2024 Numero sezionale 78/2025 Numero di raccolta generale 26829/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 06/10/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 3° ottobre 2025 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1