Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The case involved Isola Verde Ecologica S.R.L. challenging a Council of State decision against ECOCE S.R.L. and the Municipality of San Marcellino. Since the appellant remained silent after the proposal was communicated, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on an early settlement proposal within forty days of its communication.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 9523/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: ISOLA VERDE ECOLOGICA S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Piergiuseppe Di Nola; - ricorrente – contro ECOCE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Luca Tozzi; - controricorrente – e nei confronti di COMUNE DI SAN MARCELLINO; CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – C.U.C. DEI COMUNI DELL’AREA NOLANA c/o AGENZIA LOCALE PER LO SVILUPPO DELL’AERA NOLANA S.C.P.A; - intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2519 del 2025, depositata in data 26 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 23 giugno 2025;F i r m a t o D a :
P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 9523/2025 Numero sezionale 76/2025 Numero di raccolta generale 25955/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, mentre non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti dele parti rimaste soltanto intimate;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente ECOCE S.R.L., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 22 settembre 2025 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f