Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 25954/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to early settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 25954/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal settlement proposal. The appellant, RAIL & RECYCLING S.R.L., did not request a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, awarding costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a formal settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
early settlement proposal deemed withdrawal of appeal extinction of proceedings forty day period cassation appeal dismissal procedural default costs allocation rigetto definitivo dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
1826 del 2025, pubblicata il 4 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente;
art. 380-bis cod. proc. civ
1826 del 2025, pubblicata il 4 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 9852-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: RAIL & RECYCLING S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Giovannelli, Francesco Farri e Leonardo Masi; - ricorrente - contro VICO S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Botto, Raffaella Zagaria e Andrea Ghirardi; TRENITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Claudio Guccione e Adriano Cavina; - controricorrenti - nonché contro FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1826 del 2025, pubblicata il 4 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 giugno 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 9852/2025 Numero sezionale 75/2025 Numero di raccolta generale 25954/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 22 settembre 2025 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a