Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The case involved multiple municipalities challenging a Council of State decision regarding administrative matters, represented by various Italian cities against state ministries. The court ruled that the procedural silence constituted a waiver of the right to continue the litigation under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to respond to a proposal for early settlement within the statutory period.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) IL PRIMO PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 10664/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI FERNO, COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE, COMUNE DI SAMARATE, COMUNE DI SAGRATE, COMUNE DI ORIO AL SERIO, COMUNE DI SOMMA LOMBARDO, COMUNE DI CARDANO AL CAMPO, COMUNE DI VIZZOLA TICINO, COMUNE DI CASORATE SEMPIONE, COMUNE DI CASELLE TORINESE, COMUNE DI LONATE POZZOLO, COMUNE DI SOMMACAMPAGNA, COMUNE DI ELMAS, COMUNE DI CINISI, COMUNE DI QUINTO DI TREVISO e COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, rappresentati e difesi dagli Avvocati Matteo Salvi e Luca de Nora; - ricorrenti – contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 9556 del 2024, depositata in data 28 novembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata ai ricorrenti in data 27 giugno 2025;F i r m a t o D a :
P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 10664/2025 Numero sezionale 73/2025 Numero di raccolta generale 25940/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Roma, 22 settembre 2025 Il Primo Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1