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Decreto — n. 24540/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to formally renounce within 40 days. The court declared the appeal extinguished and awarded costs to the opposing parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 24540/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant merely adhered to a settlement proposal without formally renouncing the appeal within the statutory period. Although the appellant's lawyer accepted the early definition of the case, no explicit renunciation was filed, and the 40-day deadline for requesting a decision on the appeal passed without action. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis and ordered the appellant to pay the procedural costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: An appeal for regulation of jurisdiction is deemed renounced if the appellant fails to request a decision on the appeal within forty days of receiving the proposal for early definition, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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appeal for regulation of jurisdiction deemed renunciation early definition of case extinction of proceedings procedural costs allocation anticipo delle spese legittimazione per agire in via esecutiva indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
civ., e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 380 bis c.p
civ., il difensore della ricorrente, con atto depositato il 26 giugno, ha soltanto “aderito alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.”, non manifestando rituale rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
civ., e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) sul ricorso RGN 8691/2025 proposto da: SOCIETA’ REGIONALE PER LA SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.), rappresentata e difesa dall’Avvocato Alberto Saggiomo; - ricorrente – contro GETEC ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Mauro Pisapia e Giulio Sironi; AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; GRADED S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Napolitano e Alfonso Erra; - controricorrenti – e nei confronti di AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”;

EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.; - intimati – Visto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, iscritto al RGN 8691/2025, proposto da Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.a.) nell’ambito del procedimento cautelare ante causam n. 3919/2025 pendente davanti al Tribunale di Napoli-Sezione Imprese; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 8691/2025 Numero sezionale 71/2025 Numero di raccolta generale 24540/2025 Data pubblicazione 04/09/2025 rilevato che, ricevuta in data 18 giugno 2025 rituale comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il difensore della ricorrente, con atto depositato il 26 giugno, ha soltanto “aderito alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.”, non manifestando rituale rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c. anche in assenza di mandato speciale a tal fine (che non si desume dalla procura in calce al ricorso); considerato, tuttavia, che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente; considerato che non occorre provvedere al regolamento delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00, per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 4 settembre 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2