Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Michele Cutolo, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on June 18, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the automatic deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 9478/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: MICHELE CUTOLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Felice Eugenio Lorusso; - ricorrente – contro REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pierluigi Balducci e Rossana Lanza; - controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1635 del 2025, depositata in data 25 febbraio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 18 giugno 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve F i r m a t o D a :
M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 9478/2025 Numero sezionale 70/2025 Numero di raccolta generale 24539/2025 Data pubblicazione 04/09/2025 dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 4 settembre 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4