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Decreto — n. 24538/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's voluntary withdrawal with opposing parties' consent.

Numero d'incarto Decreto — n. 24538/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal dismissed following the plaintiff's voluntary withdrawal. Lereti S.P.A. formally renounced the appeal against the Council of State's decision regarding a decree of extinction, an act accepted by the opposing parties. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal were met, leading to the immediate extinction of the proceedings without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, Art. 390, Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished by the plaintiff's voluntary withdrawal if accepted by the opposing parties, resulting in the termination of the proceedings without a judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal cassation appeal extinction of proceedings opposing party consent civil procedure code procedural termination costs compensation rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis cod. proc. civ.
10181 del 2024, depositata in data 18 dicembre 2024; rilevato che, ricevuta in data 14 luglio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 390 cod. proc. civ.
civ., il ricorrente, con atto depositato il 31 luglio 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
Art. 391, first paragraph, cod. proc. civ.
civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
10181 del 2024, depositata in data 18 dicembre 2024; rilevato che, ricevuta in data 14 luglio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 390 cod. proc. civ
civ., il ricorrente, con atto depositato il 31 luglio 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
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Testo completo

ente Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 11681/2025 proposto da: LERETI S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Giorgio Lezzi, Federico Banti e Federica Fischetti; - ricorrente – contro UFFICIO D’AMBITO DI COMO, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Farnetani; - controricorrente – nonché contro PROVINCIA DI COMO, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenica Condello dell’Avvocatura Provinciale di Como; - controricorrente – e nei confronti di IMMOBILIARE GERBETTO S.R.L.; COMUNE DI BRUNATE; COMUNE DI CERNOBBIO;

COMUNE DI COMO; COMO ACQUA S.R.L.; CONFERENZA DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO-UFFICIO D’AMBITO DI COMO; AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA); REGIONE LOMBARDIA; - intimati – F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 11681/2025 Numero sezionale 69/2025 Numero di raccolta generale 24538/2025 per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez.

IV, Data pubblicazione 04/09/2025n. 10181 del 2024, depositata in data 18 dicembre 2024. Visto il ricorso, iscritto al RGN 11681/2025, proposto da LERETI S.P.A., per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 10181 del 2024, depositata in data 18 dicembre 2024; rilevato che, ricevuta in data 14 luglio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 31 luglio 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che entrambi i controricorrenti hanno sottoscritto l’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, sia per l’accettazione della rinuncia stessa, sia per aderire alla proposta di compensazione delle spese processuali; considerato che non occorre provvedere al regolamento delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti. Roma, 4 settembre 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r