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Ordinanza — n. 24280/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible, ruling it constitutes a matter of fact rather than jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24280/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Acri's appeal against the Council of State's decision inadmissible. The lower court had rejected Acri's claim that a sports facility was not public property, finding it essential for the new town hall. The Court ruled that determining whether an immovable is functional to public interests is a factual question, not a jurisdictional one, and thus cannot be reviewed at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 101, second comma, Cost.; Art. 111, Cost.: The distinction between interpretation and creation of law is breached only by radical infidelity to the statute; determining if an immovable is functional to public interests is a factual matter, not a jurisdictional question reviewable by the Supreme Court.

Parole chiave

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public property determination factual vs jurisdictional exhaustion of remedies Council of State review public interest function edificio pubblico proprietà pubblica azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

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Art. 101, second comma, Cost.
Il confine tra interpretazione della norma e creazione d’una norma inesistente è superato nei soli casi di radicale infedeltà del giudicante nei riguardi della disposizione di legge, realizzato attraverso il superamento del vincolo di soggezione alla legge di cui all’art. 101, secondo comma, Cost.).
Art. 111, Cost.
possa o non possa ordinarnelo sgombero in via di autotutela, è questione di fatto e non questione di giurisdizione, rimessa alle Sezioni Unite ex art. 111 Cost.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
La decisione del ricorso in senso conforme alla proposta di definizione accelerata comporta la condanna ope legis del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., nella misura indicata in dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
96, quarto comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
Con provvedimento dell’8 gennaio 2025 la Prima Presidente di questa Corte ha proposto, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che il ricorso fosse dichiarato inammissibile con procedimento per la decisione accelerata.
art. 111 Cost
possa o non possa ordinarnelo sgombero in via di autotutela, è questione di fatto e non questione di giurisdizione, rimessa alle Sezioni Unite ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Ordinanza n. 7530 del 21/03/2025
Sez. U, 26 novembre 2021, n. 36899
7530 del 21/03/2025; Sez. U, 26 novembre 2021, n. 36899; 25 novembre 2021, n.
Sez. U, 25 novembre 2021, n. 36593
Sez. U, 7 luglio 2021, n. 19244
Sez. U, 27770 del 2020
Sez. U, 26 dicembre 2024, n. 34499
Sez. U, Ordinanza n. 18722 del 09/07/2024
b) il risultato dell’interpretazione travalica l’orizzonte di senso consentito dal dato letterale (da ultimo, Cass.7530/25, cit.; Sez. U, Ordinanza n. 18722 del 09/07/2024).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15050/24proposto da: -) Acri Giovanni, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesodagli avvocati Vincenzo De Vincenti e Francesco Castiello ; -ricorrente - contro -) Comune di Corigliano Rossano, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall'avvocatoAlfredo Gualtieri; -controricorrente - nonché -) Consorzio Sportivo del Comuni depressi della Piana di Sibari, in persona del liquidatore Varcasia Rosella; -intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, VII Sezione, 30 marzo 2024 n. 2980; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; Oggetto: sentenze del Consiglio di Stato - “sconfinamento nel potere legislativo” -nozione . N.R.G.: 15050/24 Camera di consiglio del 27 maggio 2025 viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssaAnna Maria Soldi , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. Giovanni Acri ha impugnato dinanzi al TAR della Calabria cinque provvedimenti amministrativi (due ordinanze commissariali, un rogito del segretario comunale, una delibera consiliare, un’ordinanza di sgombero) con i quali è stata dichiarata la proprietà pubblica di un impianto sportivo (“palazzetto dello sport”) da anni detenuto da Giovanni Acri; lo si è destinatoa sede di uffici pubblici e se ne è ordinato lo sgombero.

2. Il TAR per la Calabria-Catanzaro con sentenza 19.9.2023 n. 1158 ha accolto il ricorso limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza di sgombero, ritenendo che l’immobile non fosse “funzionale ad interessi pubblici”, e che di conseguenza il rilascio anda sse conseguito con gli ordinari strumenti civilistici.

3. Il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza 30.3.2024 n. 2980 ha riformato la decisione e rigettato il ricorso di Giovanni Acri. Il Consiglio di Stato ha così motivato la propria decisione: -)la l. reg. Calabria 2 febbraio 2018 n. 2 ha istituito il Comune di Corigliano-Rossano; -) l’art. 4 di tale legge ha stabilito che “ la sede del Comune di Corigliano-Rossano è individuata in un'area compresa tra la zona Insiti Sud e l'area a cavallo del torrente Cino, a saldatura del territorio urbano per favorire la concentrazione degli uffici pubblici”; -)l’immobile oggetto del contendere ricadeva in tale area, e sin dal 2019 con delibera del commissario prefettizio era stato destinato a sede degli uffici comunali; -) di conseguenza, illegittimamente il TAR aveva ritenuto che quell’immobile non fosse funzionale ad interessi pubblici.

N.R.G.: 15050/24 Camera di consiglio del 27 maggio 2025 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Giovanni Acri con ricorso fondato su un motivo. Il Comune di Corigliano-Rossano ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria.

5. Con provvedimento dell’8 gennaio 2025 la Prima Presidente di questa Corte ha proposto, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che il ricorso fosse dichiarato inammissibile con procedimento per la decisione accelerata. Il ricorrente ha ritualmente depositato istanza di decisione dell’impugnazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo unico di ricorso. Con l’unico motivo di ricorso Giovanni Acri denuncia lo “sconfinamento [della sentenza impugnata] nel campo del legislatore”. Deduce che nessuna norma di legge nazionale o regionale individua nel palazzetto dello sport la sede del Comune; che pertanto il Consiglio di Stato ha creato una norma in realtà inesistente; che l’art. 4 della l. reg.

Calabria individuava quale sede del Comune solo un’area, e non un immobile. 1.1. Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti di Rosella Varcasia, quale liquidatore del “Consorzio Sportivo del Comuni depressi della Piana di Sibari”. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che fu lo stesso odierno ricorrente a sostenere in grado di appello che il suddetto Consorzio fosse in realtà “inesistente”; in ogni caso il Consiglio di S tato ha rilevato l’avvenut a soppressione del suddetto Consorzio sei anni fa (p. 3 della sentenza impugnata). 1.2.

Parimenti inammissibile è il ricorso nei confronti del Comune di Corigliano Rossano, per plurime ed indipendenti ragioni. 1.3. In primo luogo il ricorso è inammissibile perché lo “sconfinamento” del Giudice amministrativo nella sfera di attribuzioni del legislatore sussiste N.R.G.: 15050/24 Camera di consiglio del 27 maggio 2025 soltanto se applichi una norma inesistente e da lui creata (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 7530 del 21/03/2025; Sez. U, 26 novembre 2021, n. 36899; 25 novembre 2021, n. 36593; 7 luglio 2021, n. 19244; 27770 del 2020 cit.; da ultimo cfr. 26 dicembre 2024, n. 34499).

L’interpretazione della legge può dirsi trasmodare in “creazione” della norma solo quando ricorrano due ipotesi:

a) il risultato dell’interpretazione travolge il dato letterale della norma interpretata;

b) il risultato dell’interpretazione travalica l’orizzonte di senso consentito dal dato letterale (da ultimo, Cass.7530/25, cit.; Sez. U, Ordinanza n. 18722 del 09/07/2024). Il confine tra interpretazione della norma e creazione d’una norma inesistente è superato nei soli casi di radicale infedeltà del giudicante nei riguardi della disposizione di legge, realizzato attraverso il superamento del vincolo di soggezione alla legge di cui all’art. 101, secondo comma, Cost.). Non certo questo è il nostro caso, nel quale il Consiglio di Stato non ha creato alcuna norma “inesistente”, ma si è limitato a stabilire quale fosse l’esatta interpretazione ed applicazione della legge reg.

Calabria 2/2018: una lettura, va aggiunto , lineare ed essenziale , come si desume dai passaggi argomentativi qui riassunti al paragrafo 3. 1.4. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché il gravame fu accolto sul presupposto che l’immobile da liberare fosse funzionale ad interessi pubblici: e questa è una statuizione sul merito, non sulla giurisdizione, come tale non sindacabile in questa sede. Di conseguenza anche lo stabilire se un immobile sia o non sia destinato a funzioni pubbliche, e se la P.A. possa o non possa ordinarnelo sgombero in via di autotutela, è questione di fatto e non questione di giurisdizione, rimessa alle Sezioni Unite ex art. 111 Cost. nei limitati casi di impugnabilità delle sentenze del giudice amministrativo.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. N.R.G.: 15050/24 Camera di consiglio del 27 maggio 2025 3. La decisione del ricorso in senso conforme alla proposta di definizione accelerata comporta la condanna ope legis del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., nella misura indicata in dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Giovanni Acrialla rifusione in favore del Comune di Corigliano Rossano delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Giovanni Acrial pagamento in favore del Comune di Corigliano Rossanodella somma di euro 2.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna Giovanni Acri al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 2.500 ex art. 96, quarto comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13