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Ordinanza — n. 23425/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court asserts jurisdiction over maintenance obligations despite Hague Convention citing EU Regulation 4/2009. Italian court asserts jurisdiction over maintenance obligations citing EU Regulation 4/2009. Italian court asserts jurisdiction over maintenance obligations citing EU Regulation 4/2009.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23425/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Italian jurisdiction competent to hear the maintenance obligation dispute between the Albanian ex-husband and the Italian wife. The plaintiff argued for Albanese jurisdiction based on the 1973 Hague Convention, while the defendant raised a preliminary objection regarding the lack of Italian jurisdiction. The court rejected the Convention's applicability for jurisdictional purposes, noting it only governs applicable law, and instead applied Regulation (EC) No 4/2009, which establishes jurisdiction based on the habitual residence of the parties in Italy.

Regesto Legislator

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Art. 8 of the Hague Convention of 2 October 1973; Art. 3 of Regulation (EC) No 4/2009: The 1973 Hague Convention does not determine jurisdiction but only applicable law; jurisdiction in maintenance cases is governed by Regulation (EC) No 4/2009, which applies to third-country nationals based on habitual residence.

Parole chiave

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maintenance obligations jurisdictional competence Hague Convention 1973 Regulation 4/2009 habitual residence third country nationals preliminary objection domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Hague Convention of 2 October 1973
Regulation (EC) No 4/2009
Law No. 218 of 1995
Decree-Law No. 7 of 19 January 2017

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 19 ottobre 2021, n. 30903
Cass. Sez. U. 19 ottobre 2021, n. 30903, in motivazione).
Cass. Sez. U. 8 giugno 2023, n. 16288
Cass. Sez. U. 25 giugno 2021, n. 18299
Cass. Sez. U. 25 giugno 2021, n. 18299) della Convenzione stessa;questa, poi, regolava pure i crediti alimentari discendenti dallo scioglimento del matrimonio (cfr., per tutte,Corte giust.
Corte giust. CEE 6 marzo 1980, C-120/79, de Cavel
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Testo completo

Rel. Cons . Oscuramento dati ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 25377/2024 proposto da: , rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO FOLCIO; -ricorrente - contro , rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA AGOSTINELLI ed ENKELED KOXHAJ; -controricorrente - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 109/2024 del TRIBUNALE di COMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA; E.N. N.Q. Sez. U–RG 25377/2024 camera di consiglio 6.5.2025 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, il quale chiede affermarsi la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana.

FATTI DI CAUSA 1. ─ ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di Como Ha dedotto di aver contratto matrimonio in Albania col detto convenuto e che dall’unione erano nati i minori ed ha esposto che il Tribunale albanese di Lushnje aveva dichiarato il divorzio disponendo che le corrispondesse una sommamensile onde assicurare il mantenimento dei figli; ha precisato che l’ex-marito risiedeva in Italia, come del resto essa attrice e i figli, e che ricorrevano le condizioni per richiedere la revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, avendo riguardo all’obbligazione di mantenimento della prole.

Ha dunque domandato che il convenuto fosse condannato al pagamento di un importo di euro 400,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio,oltre che al pagamento della metà delle spese mediche, scolastiche e sportive e ricreative sostenute nell’interesse dei predetti minori. 2. ― Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice italiano. 3. ─ h a proposto regolamento preventivo di giurisdizione.Resiste con controricorso Il Pubblico Ministero ha domandato dichiararsila giurisdizione del giudice italiano.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il ricorrente sostiene che al giudizio andrebb e applicata la Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973, il cui art. 8 dispone che la legge applicata al divorzio regola, nello Stato contraente nel quale il divorzio è concesso o riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra i coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative al le nominate obbligazioni:secondo l’istante la giurisdizione apparterre b be , p er tale N.Q. E.N. U.O. E.N. E.N. N.Q. Sez. U–RG 25377/2024 camera di consiglio 6.5.2025 ragione,al giudice albanese. 2.

― Va af fermata la giurisdizione del giudice italiano. 3. ─ Il richiamo all’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 non è pertinente: tale Convenzione, infatti, oltre a non essere in assolutopiù applicabile per effetto della modificazione dell'art. 45 l. n. 218 del 1995,disposta dall'art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, che ha sostituito il rinvio programmato da detto articolo con quello al regolamento CE n. 4/2009, non si occupava del riparto di giurisdizione, limitandosi a disciplinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari(sul punto cfr.

Cass. Sez. U. 19 ottobre 2021, n. 30903, in motivazione). 4. ― La competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari è regolata dal reg.(CE) n. 4/2009 . Tra i vari criteri di collegamento contemplati in materia, l’art. 3 del regolamento prevedealternativamente l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente (lett.

a) e l ’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente(lett. b). Il regolamentosi applica , poi, anche nei confronti di cittadini di Paesi terzi, giacché la residenza abituale del creditore e quella del debitore integrano, alla stregua del regolamento,criteri di collegamento idonei a radicare la giurisdizione, indipendentemente dal fatto che quei soggetti siano o meno cittadinidell’Unione. Va qui ricordato che l’art. 3 del reg. n. 4 del 2009, recante disposizioni generali sulla giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari all’interno degli Stati membri, non circoscrive il proprio ambito applicativo ai cittadini di questi ultimie che il considerando n. 15 del medesimo regolamento attribuisce valore esaustivo alle disposizioni di questo, escludendo che trovi spazio, nella materia disciplinata dal detto provvedimento normativo, il rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale: con la conseguenza che non potrebbe validamente invocarsi, in tema, la l. n. 218 del 1995(cfr., in motivazione, Cass.

Sez. U. 8 giugno 2023, n. Sez. U–RG 25377/2024 camera di consiglio 6.5.2025 16288). Si osserva, per completezza, che proprioil diritto nazionale rende operante, nella suddetta materia, l’art. 3 del regolamento. I nfatti, il rinvio dell’art. 3, comma 2, della l. n. 218/1995 alla Convenzio ne di Bruxelles del 27 settembre 1968 è da intendersi in senso non ricettizio: esso ha riguardo anche alle « successive modificazioni in vigore per l’Italia»(cfr. Cass. Sez. U. 25 giugno 2021, n. 18299) della Convenzione stessa;questa, poi, regolava pure i crediti alimentari discendenti dallo scioglimento del matrimonio (cfr., per tutte,Corte giust.

CEE 6 marzo 1980, C-120/79, de Cavel). In conseguenza, i criteri di collegamento giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari da prendere in considerazione, in base al cit. art. 3, comma 2, sono proprio quelli dettati dal reg. n. 4 del 2009, posto che essi,originariamente contenuti nella citata Convenzione , all’art. 5, n. 2, trovano oggi la loro collocazione nell’art. 3 del regolamento comunitario. 5. ─ Nel caso in esame sia il convenuto che l’attrice, e cioè colei che si professa creditrice, sono pacificamente residenti in Italia: il che vale a radicare la giurisdizione del giudice italiano. 6.

─ La decisione quanto alle spese del regolamento di giurisdizione è rimessa al giudice del merito. P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano; rimette al merito la decisione sullespese del regol