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Ordinanza — n. 23416/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses administrative court's jurisdictional conflict regarding execution of civil judgment against public entity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23416/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the jurisdictional conflict raised by the Regional Administrative Tribunal (TAR) Campania. The TAR argued that the ordinary execution judge had implicitly declined jurisdiction in favor of the administrative judge, but the Court found this interpretation erroneous. The Court held that the ordinary judge's refusal to apply Article 612 of the Civil Procedure Code was a denial of the remedy's prerequisites, not a declaration of lack of jurisdiction, thereby confirming the ordinary court's competence.

Regesto Legislator

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Art. 612 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: A refusal to apply a specific execution remedy due to its impracticability constitutes a denial of the remedy's prerequisites, not a declaration of lack of jurisdiction, and does not transfer competence to the administrative judge.

Parole chiave

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jurisdictional conflict execution of judgment public administration civil procedure code declination of jurisdiction ordinary court competence administrative remedy fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. proc. civ.
Era stato chiesto al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’ art. 612 cod. proc. civ. , di determinare le modalità di esecuzione del comando giudiziale contenuto nella sentenza n.
Art. 617 cod. proc. civ.
Iconiugi contestarono il provvedimento con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. e l’adito Tribunale di Napoli, con sentenza n.
art. 612 cod. proc. civ
Seguirono altre missive all’esito delle quali il Consorzio addusse, a giustificazione del perdurante ritardo, una presunta indisponibilità economica, cosicché i coniugi Di Maio proposero un ricorso ex art. 612 cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
Iconiugi contestarono il provvedimento con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ.
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Testo completo

TTI Consigliere ANTONIO SCARPA Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 17983/2024 proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della CAMPANIA, con ordinanza n. 4510 /2024 depositata il 01/08/2024 nella causa tra: LANGELLOTTI CELESTE FILOMENA, in proprio e nella qualità di erede di Di Maio Tommaso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro CONSORZIO SAN GIORGIO VOLLA DUE, E.A.V. -ENTE AUTONOMO VOLTURNO; -resistenti non costituiti in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal PresidenteFRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scrittedel Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, dichiari inammissibile il proposto conflitto.

Fatti di causa Nel luglio 2008 i coniugi Di Maio/ Langellotti , comproprietari in regime di comunione legale di un fondo rusticoin agro di Pompei, oggetto di procedura espropriativa, convennero dinanzi alla Corte d’ a ppello di Napoli la Regione Campania e il Consorzio Ferroviario S. Giorgio–Volla Due, opponendosi alla stima e chiedendone la rideterminazione previa c.t.u., con conseguente condanna al pagamento della giusta indennità e delle somme riconosciute a conguaglio. Oltre alla inadeguatezza delle indennità offerte in via provvisoria addussero l’illegittimità della procedura espropriativa per essersi questa in gran parte svolta, fino alla notifica del decreto di esproprio, a loro insaputa e senza contraddittorio.

Il giudizio fu definito con sentenza n.834 del 2 013 . La corte d’appello condannò il Consorzio Ferroviario al deposito presso la Cassa DD.PP d i somme a vario titolo ( in dennità di espropriazione, indennità di occupazione, ristoro per la perdita delle opere presenti sul fondo, ristoro per il deprezzamento dell’area residua), detratto l’importo eventualmente già depositato e con gli interessi legali calcolati a decorrere dalla data del decreto di esproprio (26.6.2008) a quella del versamento presso la medesima Cassa; la sentenza, passata in giudicato, rimase ineseguita.

I coniugi Di M aio diffidarono dunque nel 2018 il Consorzio Ferroviario a provvedere in conformitàe il Consorzio, assicurando l’adempimento, inviò un prospetto di calcolo,che gli attori ritennero non conforme a quanto liquidato in sentenza. Seguirono altre missive all’esito delle quali il Consorzio addusse, a giustificazione del perdurante ritardo, una presunta indisponibilità economica, cosicché i coniugi Di Maio proposero un ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. al fine di ottenere la determinazione delle modalità di esecuzione dell’obbligo di fare derivante dalla sentenza.

Il giudice dell’esecuzione, qualificato l’obbligo come relativo a fare infungibile, eritenendo il Consorzio equiparabile auna pubblica amministrazione, respinse il ricorso assumendo l’inattuabilità dell’obbligo da parte del giudice ordinario (per il tramite dell’ufficiale giudiziario), a fronte invece della necessità di introdurre un giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e conseguente nomina di un commissario ad acta. Iconiugi contestarono il provvedimento con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. e l’adito Tribunale di Napoli, con sentenza n. 995 del 2023 , respinse l’opposizionerilevando che: (a) la sentenza del 2013 non aveva attribuito un diritto di credito con dimensione esclusivamente privatistica, essendo stato il Consorzio condannato al deposito delle somme presso il MEF, e non direttamente al pagamento delle stesse; (b) il provvedimento finale della procedura di esproprio, ovvero il pagamento dell'indennità all'avente diritto, afferivaa un obbligo di natura "pubblicistica", suscettibile di determinare, in caso di inadempimento, solo l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo; (c) il giudiceordinario non avrebbe potuto disporre altro che il deposito dell’importo nelle forme di legge, esattamente come era stato fatto, ma non anche il pagamento delle somme in favore delprivato, trattandosi in tal caso di attività rimessa alla P.A. o al soggetto delegato alla procedura ablativa.

In ragione di tale sentenza la sig.ra Langellotti (in proprio e quale erede del coniuge nel frattempo deceduto) ha agito dinanzi al TAR della Campania per l’ottemperanza - anche a mezzo di nomina di c ommissario ad a cta - della sentenza della corte d’appello all’inizio citata. con ordinanza interlocutoria n. 4510 del 2024 il TAR ha sollevato conflitto di giurisdizione, ritenendo appartenere la giurisdizione al giudice ordinario in sede di esecuzione; Solo la sig.ra Langellotti si è costituita con controricorso. Ragioni della decisione I. - il conflitto sollevato dal TAR è in ammissibile per ché la fattispecie esula dalla materia:

è risolutivo osservare che la decisione del giudice ordinario non può esser considerata nel caso concreto alla stregua di una declinatoria di giurisdizione; II. -assume il TAR che, sebbene il giudice dell’esecuzione non abbia formalmente negato la propria giurisdizione, ma si sia limitato a rigettare l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dinanzi a lui intrapresa, si dovrebbe ricavare “dal dato testuale delle motivazioni della sentenza ” la volontà del giudice stesso “di declinare la propria giurisdizione in favore del G.A. in sede di ottemperanza”.

Questaesegesi appare del tutto errata, perché la declinatoria di giurisdizione, per esser tale, deve avere a oggetto la domanda specificamente formulata dinanzi al giudice investito della causa, vista dal lato del petitumsostanziale; nel caso concreto il giudice dell’esecuzioneha deciso sulla domanda dinanzi a lui proposta, non nel senso che quella domanda fosse attribuibile alla giurisdizione amministrativa, sebbene nel senso della inammissibilità della stessa siccome proposta ex art. 612 cod. proc. civ. ; i nammissibilità dettata dalla impraticabilità del rimedio così come da tale norma stabilito, a fronte del diverso rimedio suscettibile di essere azionato mediante un’altra domanda, tale essendo quella involta daun ricorso in ottemperanza;

III. Era stato chiesto al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’ art. 612 cod. proc. civ. , di determinare le modalità di esecuzione del comando giudiziale contenuto nella sentenza n. 834/2013 della corte d’appello ; il giudice dell’esecuzione ha fornito risposta negativa , essendo la domanda inammissibile perché avente a oggetto un obbligo infungibiledi fare. Ne segue che la corretta esegesi del provvedimento del giudice ordinario è nel senso della affermazione di impossibilità di attivazione del rimedio di cui all’ art.612 cod. proc. civ. , non nel senso di una carenza di giurisdizione;la circostanza che il medesimo giudice abbia detto che il rimedio corretto sarebbe stato (a suo avviso) un altro, e segnatamente quello del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo,non sposta i termini della questione.

Il provvedimento adottato è e resta un provvedimento di diniego dei presupposti dell’ art. 612 cod. proc. civ. (e conseguentemente di inammissibilità dell’afferente rimedio processuale ) , i ndipende n teme nte dall’avere il giudice affermato che un altro sarebbe stato il rimedio giusto. IV. –Il