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Ordinanza — n. 22942/2025 — snciv Generato dall'IA

University professor's salary dispute falls under administrative jurisdiction, not ordinary civil court, per public law employment rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22942/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the University of Bologna's request to transfer jurisdiction to the ordinary civil court. The professor argued that his dispute over excessive salary indemnities belonged to the administrative judge due to his public law employment status. The court ruled that all controversies arising from the university professor's employment relationship, including financial claims, are exclusively within the administrative jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; Art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001: Controversies regarding the patrimonial rights of public law university professors are exclusively within the jurisdiction of the administrative judge.

Parole chiave

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administrative jurisdiction university professor public law employment salary indemnity civil court competence indennità scolastica rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n.
Art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
17.L'art. 63, comma 4, d.lgs.
Art. 702-bis cod. proc. civ.
art. 702 - bis cod.proc.civ
art. 3, comma 2 d.lgs. n. 165/2001
63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n.
art. 378 cod.proc.civ
13.L’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ.
articolo 33 della Costituzione
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
104 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ossia del personale di cui al citato art. 3 d.lgs. n. 165/2001.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 28 novembre 2024, n. 30603
Cass. Sez. Un., 15 febbraio 2022 n. 4872
Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019 n. 19895
Cass., Sez. Un., 5 aprile 2005 n. 7000
Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966
fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966 ; Cass.
Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578
19966 ; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578 ;
Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492
Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492 ), l'indennità la cui ripetizione è controversa attiene al rapporto di lavoro universitario in regime di diritto pubblico del professore, sicché la giurisdizione è riservata, anche in questo caso , al giudice amministrativo.
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Testo completo

liere AUGUSTO TATANGELO Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 23630/2024 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, con sentenza n. 837 /2024 depositata l’11/11/2024nella causa tra: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BOLOGNA –ALMA MATER STUDIORUM, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro ALBERTI GIORGIO; -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere ROSSANA MANCINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, il quale chiede che la Corte dichiari sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo; con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA 1. C on ricorso ex art. 702 - bis cod.proc.civ., l’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum (di seguito, per brevità, Unibo) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna , il p rof essor Giorgio Alberti, contestandogli di avere ricevuto, a titolo di indennità per lo svolgimento della carica di Direttore del Centro Studi di Buenos Aires, dal 1999 al 2009, somme di denaro non spettantinel complessivo importo di euro 384.229,37 oltre accessori.

2. I n particolare, gli importi pagati da Unibo al professore, a titolo d ’ indennità per l’incarico di Direttore del Centro Studi di Buenos Aires, superavano l’ammontare degli esborsi autorizzati,a suo favore, nel 1999 da parte degli Organi Accademici, costantemente confermati negli anni successivi, pari a euro 87.410,33 (lire 169.250.000).

3. A seguito di formale messa in mora per la restituzione delle somme indebite e di attività istruttoria, veniva accertato un debito restitutorio ammontante, dapprima,ad euro 427.157,11, poi ridefinito in euro 316.596,60.

4. I l professore contestava la fondatezza della pretesa , invitava contestualmente Unibo a provvedere al ricalcolo del trattamento di fine servizio, conteggiati tutti gli emolumenti percepiti e, costitu endosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei professori universitari devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, nella specie, il TAR dell’Emilia-Romagna, ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001; nel merito, confermava di avere percepito indennità e rimborsi spese, ma lecitamente; censurava approssimazione e imperizia nella tenuta della contabilità interna dell’Università, causa dell’errata attribuzione d’importi, comunque irripetibili,essendosi formato, negli anni, un legittimo affidamento e proponeva domanda riconvenzionale.

5. I l giudice adito declinava la giurisdizione ritenendo, a mente dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.165/2001, ai sensi del quale “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti ( )”, il rapporto d’impiego dei professori universitari sottratto al processo di privatizzazione.

6. I n particolare, quanto alla gestione del rapporto tra Unibo e il professore , a seguito del trasferimento presso il Centro Studi di Buenos Aires, caratterizzato da incertezza e difficoltà nei profili tributari - previdenziali, riteneva l’originario distacco all’estero del dipendente pubblico mutato in rapporto di lavoro formalmente privato alle dipendenze dell’allora associazione culturale «Centro Studi post laurea per il conferimento di un master in relazioni internazionali», disciplinato dalla legislazione argentina.

7. I n assenza di espresse deroghe, riteneva applicarsi ai professori universitari distaccati la generale deroga prevista dall'art. 3, comma 2 d.lgs. n. 165/2001, e la giurisdizione del giudice amministrativo, pur rimanendo non facilmente inquadrabile il rapporto all'esame, per la particolare incertezza del contesto fattuale e regolamentare della relativa gestione, la presumibile formale riconducibilità al regime di diritto privato argentino, l’implausibile elisione del legame tra il Centro Studi di Buenos Aires e l’Università, definito, in vari atti, come articolazione della seconda (nello Statuto del Centro Studi, all’art. 2 relativo alla gestione, si afferma che «Il Centro è gestito dalla fondazione Alma Mater» ed è espressamente definito sede dell’Università di Bologna).

8. I n tale contesto, il T ribunale riteneva difficilmente scindibile la qualità di professore di Unibo dalla carica di Direttore del Centro Studi di Buenos Aires, rappresentando la qualifica di docente di detta Università il requisito fondamentale soggettivo richiesto per assurgere alla direzione del Centro Studi (lo Statuto del Centro Studi, all’art. 4.4., nel definire compiti e modalità di nomina del Direttore, afferma che questi «ha l’obbligo di svolgere attività didattica nel Centro», «è nominato ( ) tra i Professori di ruolo di I e II fascia dell’Università degli Studi di Bologna», onde, in definitiva, la riconduzione delle somme erogate nell’alveo del rapporto di lavoro di professore universitario, con relativa devoluzione alla giurisdizione amministrativa.

9. R iassunto il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, il giudice amministrativo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rammentando che, nel complesso contenzioso che aveva interessato il professore, per profili accomunati dalla medesima vicenda, innanzi alla Corte dei conti (per la rideterminazione del trattamento pensionistico), al giudice penale (conclusosi con sentenza di assoluzione per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita), l’azione d’indebito proposta dall’Università per somme non dovute a titolo di indennità per il pagamento delle spese e connesse allo svolgimento dell’attività di direttore del Centro studi di Buenos Aires, alla quale il professore aveva opposto domanda riconvenzionale contestando, nel merito, l’addebito andava ricondotta nell’alveo della giurisdizione ordinaria. 10.Ha osservato il TAR, nel declinare la giurisdizione, che l’attività posta in essere dall’Università, di recupero,da parte del datore di lavoro pubblico, delle retribuzioni corrisposte indebitamente, non costituiva esercizio di attività discrezionale riconducibile ad un potere pubblicistico, per cui, in relazione alla domanda di ripetizione d’indebito sussisteva la giurisdizione della giudice ordinario. 11.Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. 12.L’ufficio del Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. 13.L’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 14.Va premesso che sebbene definito sentenza, in epigrafe , il provvedimento che ha sollevato il conflitto, rimettendo l'intera lite innanzi alle Sezioni Unite, va riqualificato come ordinanza, idonea a sottoporre alla Corte la questione di giurisdizione (da ultimo, Cass., Sez.Un., 16 febbraio 2024, n. 4242 ). 15.Reputa il Collegio che il contenuto e l'esito complessivo del provvedimento depongono per la qualificazione come ordinanza, in quanto essenzialmente volto a sottoporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, la questione di giurisdizione alle Sezioni Unite, con riguardo all'intera controversia innanzi a sé pendente. 16.Tanto premesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. 17.L'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è chiaro nel devolvere alla giurisdizione del giudice amministrativo «in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi»; con altrettanta chiarezza l'art. 3 dello stesso decreto legislativo, richiamato nella disposizione, esclude dalla contrattualizzazione il personale in regime di diritto pubblico, nel quale sono inclusi i professori ed i ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, il cui rapporto di impiego «resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421». 18.Analogamente l'art. 133 lett.

i) d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ossia del personale di cui al citato art. 3 d.lgs. n. 165/2001. 19.In relazione ai rapporti d’impiego non contrattualizzati, dunque, anche le controversie inerenti ai diritti patrimoniali, così come quelle nelle quali si fa valere, a fini risarcitori, un inadempimento delle obbligazioni che trovano titolo nel rapporto, sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario e non assume alcun rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, la distinzione fra controversie relative ad atti autoritativi, attinenti alla costituzione, modificazione o estinzione del rapporto d'ufficio, e controversie inerenti ad atti o comportamenti paritetici, attinenti all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di servizio (distinzione che rileva unicamente nell'ambito della giurisdizione esclusiva per distinguere, legittimità e merito, ai fini della individuazione degli atti che devono essere tempestivamente impugnati per evitarne il consolidamento). 20.In tal senso queste Sezioni Unite,da tempo, si sono espresse, con specifico riferimento al personale universitario in regime di diritto pubblico, evidenziando che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attrae tutte le controversie fondate sul rapporto, ivi comprese quelle risarcitorie, con la sola eccezione delle azioni di responsabilità extracontrattuale ( Cass.,Sez.Un., 28 novembre 2024, n. 30603 ;

Cass. Sez.Un., 15 febbraio 2022 n. 4872 ; Cass. , S ez .U n . , 23 luglio 2019 n. 19895; Cass.,Sez.Un., 5 aprile 2005 n. 7000 ). 21.Nella specie, alla luce del petitum sostanziale, identificato non tanto in funzione della pronuncia che, in concreto , si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966 ; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578 ;

Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492 ), l'indennità la cui ripetizione è controversa attiene al rapporto di lavoro universitario in regime di diritto pubblico del professore, sicché la giurisdizione è riservata, anche in questo caso , al giudice amministrativo. 22.La posizione del professor Alberti, in riferimento alla restituzione delle somme indebitamente percepite, si pone nell’alveo del rapporto di lavoro di docente universitario e , pur nella descritta complessità del rapporto d’impiego all’esame, connesso alla qualificazione dei rapporti giuridici intercorrenti tra il Centro Studi di Buenos Aires e l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, rileva che il Centro Studi costituiva articolazione della seconda (espressamente definito «sede dell’Università di Bologna A»), le funzioni svolte in quella sede erano esercitabili quale docente universitario, la qualifica di professore costituiva requisito soggettivo per accedere alla direzione del Centro Studi (come già riconosciuto dal Tribunale di Bologna, evocando la disposizione statutaria a mente della quale il direttore «è nominato tra i Professori di ruolo di I e II fascia dell’Università degli Studi di Bologna»). 23.Conclusivamente, va affermatala giurisdizione del giudice amministrativo , previa cassazione della sentenza declinatoria resa dal tribunale di Bologna nella controversia de qua. 24.Trattandosi di regolamento di giuri