Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and orders cost sharing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the State Attorney's withdrawal of the case. Administrative authorities had challenged a Council of State decision that annulled a lower court ruling dismissing a company's tax appeal. The court ruled that the withdrawal legally terminated the proceedings regardless of the opposing party's acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings even without the contrari party's acceptance, as it eliminates the interest in opposing the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TANGELO Consigliere ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 15767/2023 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 , presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrenti – contro VENTO DI MONTEMURRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BOSO CARETTA (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato), rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANA CASSAR; -controricorrente – contro GSE –Gestore Servizi Energetici s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 4253/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/04/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA 1. Il Consiglio di Stato, adito dalla s.r.l. Vento di Montemurro, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, il Ministero della transizione ecologica e il Gestore Servizi Energetici, con sentenza n.4253 del 28 aprile 2023, ha annullato la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso con il quale la società aveva impugnato gli atti adottati dall’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 37 del d.l. 21 marzo 2022 n. 21, istitutivo del contributo a carico delle imprese del settore dei prodotti petroliferi ed energetici.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di natura amministrativa gli atti impugnati e ha rimesso la causa al Tribunale, rinviando per relationem alla motivazione di plurime pronunce emesse sulla medesima questione (C.d.S. nn. 3170, 3172, 3174, 3175, 3212, 3214, 3215, 3216, 3219, 3220 del 2023).
2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese la s.r.l. Vento di Montemurro,con controricorso illustrato da memoria.
3. L’ Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte,chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando le sentenze di queste Sezioni Unite che hanno respinto analoghi ricorsi proposti avverso le pronunce alle quali il Consiglio di Stato ha fatto rinvio nella motivazione della decisione qui impugnata.
4. In prossimità dell’adunanza camerale l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato rinuncia al ricorso, notificata alla società controricorrente, ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Successivamente alla proposizione dell'impugnazione per cassazione, i ricorrenti hannorinunciato al ricorso, dichiarando di non avervi più interesse. La dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente depositata e comunicata al difensore della s.r.l. Vento di Montemurro.
2. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione del processo, alla quale non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazioneperché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse della parte a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551).
3. Vanno compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione in ragione della novità e della complessità della questione giuridica, sulla quale queste Sezioni Unite hanno pronunciato solo successivamente alla proposizione del ricorso. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e co