Civil court has jurisdiction over purely patrimonial disputes arising after administrative agreements under Italian procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the ordinary judge's jurisdiction over a dispute between a municipality and a wind energy company regarding contractual payments. The Administrative Court previously claimed exclusive authority, but the parties argued the matter involved only private financial obligations following an agreement. The court ruled that since the controversy concerned purely patrimonial issues occurring after the administrative act, ordinary civil jurisdiction applies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, comma 1, lett. a), n. 2 del d.lgs. n. 104 del 2010; In disputes arising after an administrative agreement, ordinary jurisdiction applies if the matter concerns only patrimonial issues occurring 'downstream' and does not involve the exercise of public authoritative powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Consigliere AUGUSTO TATANGELO Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n.r.g. 23751/2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con ordinanza n. 1178 /2024 depositata il 14/11/2024 nella causa tra: COMUNE DI ORTA NOVA; -ricorrente non costituito in questa fase contro EUROWIND S.R.L.e EUROWIND ASCOLI 1 S.R.L.; -resistenti non costituite in questa fase Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore CARMELO CELENTANO, il quale chiede che la Corte, in accoglimento del conflitto di giurisdizione, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatti di causa. 1.La controversia trae origine dalla convenzione, stipulata il 16 marzo 2011, rep. n. 2221 tra il Comune di Orta Nova e la Eurowind s.r.l., avente ad oggetto il regolamento dei reciproci diritti e obblighi riguardanti la realizzazione, lesercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto eolico nel territorio di Ascoli Satriano. A seguito di contrasti insorti tra le parti, in ordine alladempimento degli obblighi sanciti allart. 3 della predetta convenzione, il Comune di Orta Nuova conveniva in giudizio la Eurowind s.r.l. e la Eurowind Ascoli 1 s.r.l. (subentrata nei rapporti alla prima società quale cessionaria dellazienda) innanzi al Tribunale di Foggia, lamentandone linadempimento e chiedendo la condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma, da accertarsi in corso di causa, a titolo di corrispettivi, indennità e canoni come meglio pattuiti nella ridetta convenzione.
La Eurowind Ascoli 1 s.r.l., costituitasi in giudizio, formulava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del Comune di Orta Nova alla restituzione degli importi già corrisposti dalla Eurowind s.r.l. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n.201 /2021, depositata in data 25 gennaio 2021,dichiarava il difetto di giurisdizione ritenendo che la controversia rientrasse nellambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dellart.133, comma 1, lett.
a) e lett.o) cod. proc. amm. Il Comune di Orta Nova riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, il quale, con ordinanza resa alludienza del 17 aprile 2024 , dando atto che le Sezioni Unite di questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, con sentenza n.4242/2024 del 16 febbraio 2024 avevano statuito in tema di giurisdizione, su conflitto sollevato da altra Sezione, rilevava che tutta la questione sottoposta al suo esame presentava carattere patrimoniale, sorta a valle della conclusione dellaccordo e non coinvolgeva lesercizio di poteri autoritativi, riducendosi in estrema sintesi alla definizione del reciproco quantum debeatur in relazione al rapporto contrattuale riconducibile alla richiamata convenzione del 2011.
Sollevava, pertanto, conflitto negativo di giurisdizione dufficio chiedendo, per leffetto, che le Sezioni unite della Corte di cassazione volessero dichiarare che sulla controversia non aveva giurisdizione il Giudice amministrativo bensì il Giudice ordinario. Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dellart.380 bis-1 cod.proc. civ. Le parti, alle quali il regolamento è stato comunicato, non hanno svolto difese. Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Carmelo Celentano, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il conflitto va risolto affermando, conformemente alle richieste del P.M., la giurisdizione del giudice ordinario. 2.Non si ravvisano, invero, ragioni potenzialmente idonee per discostarsi da quanto già, condivisibilmente, affermato, per controversia correttamente ritenuta dal T.A.R.sovrapponibile a quella in esame, da queste Sezioni Unite con la sentenza del 16 febbraio 2024 n. 4242 . In quella controversia la Corte, a sezioni unite, nel decidere su conflitto negativo di giurisdizione sollevato dufficio, ha ritenuto spettare al giudice ordinario la cognizione in ordine a una controversia di cui allart.133, comma 1, lett. a), n.2 cod. proc. amm. laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongono a valle rispetto alla conclusione dellaccordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e che , pertanto, non abbiano direttamente a oggetto la conclusione dellaccordo né lesercizio dei poteri autoritativi che laccordo stesso sostituisce.
E ciò, in espressa adesione ai principi già affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza 24 giugno 2022, n. 20464 così massimata: In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. . 3.Anche nel caso in esame , il petitum sostanziale appare integralmente collocato a valle della pattuizione della convenzione intercorsa tra le parti, in quanto, come dato atto anche dal T.A.R. , da un lato il Comune di Orta Nova ha agito per ottenere ladempimento delle obbligazioni patrimoniali assunte dalla Società con la convenzione e la conseguente condanna di controparte al pagamento delle relative somme, e, daltro, la Società, al conseguente e contrapposto fine di neutralizzare e paralizzare dette domande, ha opposto la nullità della convenzione stipulata inter partes chiedendo, in via riconvenzionale la restituzione delle somme già corrisposte.
Si controverte, quindi, come evidenziato anche dal P.M., in un ambito in cui non viene in rilievo alcun esercizio del potere autorizzativo pubblico dellAmministrazione, ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nellambito di un rapporto paritetico tra le parti. Ne consegue che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale di Foggia) innanzi al quale vanno rimesse le parti. Il carattere officioso del procedimento esime dalla regolamentazione