Cassation remands administrative appeal regarding property fee jurisdiction to lower court pending preliminary ruling on tax court authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the jurisdictional appeal filed by the Municipality of Parma against Autostrade per l'Italia S.p.A. regarding a property fee assessment. The Public Prosecutor requested the administrative judge's jurisdiction, but the Court noted a pending preliminary reference question from the first-instance tax court concerning the division of jurisdiction over property fees. Consequently, the Court ordered the case remitted to the lower court to allow the preliminary ruling to be resolved first.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.c.; Art. 41 c.p.c.: When a first-instance tax court raises a preliminary question regarding the division of jurisdiction over property fee disputes, the Court of Cassation must remand the case to allow the resolution of that preliminary reference before proceeding with the jurisdictional appeal.
Parole chiave
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TALDI Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 1564/2025 proposto Comune di Parma, in persona del dirigentepro tempore del settore Avvocatura civica, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Vetrò presso cui ha eletto domicilio in Roma alla via L. Bellotti Bon n.10, (francesco.vetro@pec.it); -ricorrente – contro Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Torchia (luisatorchia@ordineavvocatiroma.org), e francesco Giovanni Albisinni (francescogiovannialbisinni@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata digitalmente all’indirizzo di posta elettronica certificata luisatorchia@ordineavvocatiroma.org e fisicamente presso lo Studio Legale Luisa Torchia, in Roma, al Viale Bruno Buozzi, n. 47; -controricorrente – In relazione al ricorso proposto da Autostrade per l’Italia S.p.A. innanzi al T.a.r.Emilia –Romagna R.G. n.68/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/07/2025 dal Consigliere Andreina Giudicepietro; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Stanislao De Matteis, il quale chiede che la Corte di cassazione voglia rigettare il ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2021, il Comune di Parma ha intimato ilpagamento del Canone Unico Patrimoniale annuale, oltre all’indennità dovuta per l’abusività dell’occupazione posta in essere da Autostrade per l’Italia S.p.A. edalla relativa sanzione amministrativa .
Secondo l’Amministrazione comunale, l’attraversamento del territorio comunale, da parte dell’autostradaA1, nei punti in cui la stessa interseca, tramite viadotti, alcune strade comunali, determina l’applicabilità del Canone UnicoPatrimoniale (CUP), nonché, in mancanza di concessione comunale, dell’indennità di occupazione abusiva del suolo comunale.
2. Autostrade per l’Italia S.p.A. ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, per l’annullamento dell’ a ccertamento esecutivo di violazione del Canone unico annuale relativo all’annualità 2021 e del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (art. 1 commi 816-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160) del Comune di Parma, da ultimo modificato con atto di C.C. n. 99 del 20.12.2021, nella parte in cui prescrive il rilascio di specifica autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi diesonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti.
Il Comune di Parma si è costituito nel giudizio suindicato, riservandosi di proporre regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., successivamente proposto con il ricorso oggetto di esame, cui la società Autostrade per l’Italia resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc.civ. IlPubblico Ministero, Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmentedeve rilevarsi che, n el corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (CUP) per l'anno 2023, notificato dalla concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate di un comune della provincia vicentina per esposizioni rilevate nel territorio comunale e ritenute imponibili in quanto dotate di valenza pubblicitaria, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (CGT-1) di Vicenza, preso atto dell’esistenza di pronunce difformi delle corti di merito, con ordinanza in data 7 aprile 2025, ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la questione pregiudizialedella corretta interpretazione delle norme da cui dipende il riparto della giurisdizione ed, in particolare, se essa spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario , ovvero ancora all’uno o all’altro in base al contenuto in concreto della pretesa, attesa la natura eterogenea degli istituti accorpati nel canone unico patrimoniale.
L’ordinanza è stata iscritta a ruolo dalla cancelleria centrale civile della Corte di Cassazione con il n. 7546/2025 R.G. Con provvedimento del 3 giugno 2025, successivo alla fissazione del presente ricorso,la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza con l'ordinanza sopra indicata, assegnandolo alle Sezioni Unite. Appare, dunque, opportuno rinviare a nuovo ruolo il presente ricorso per consentire la trattazione del rinvio pregiudiziale sulla questione dell’eventuale sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per lecontroversia aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso esecutivo “Cup”.
P.Q.M La Corte, a Sezioni unite, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia t