Court declares ordinary jurisdiction for purely monetary administrative fines, excluding restorative measures from administrative review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared ordinary jurisdiction over a dispute between the Province of Teramo and Autostrade per l'Italia regarding an administrative fine. The Province argued that the case involved a monetary penalty, while Autostrade contended that the matter required administrative review due to the presence of restorative measures. The court ruled that since the contested measure was solely a monetary fine without accompanying restorative actions, it constitutes a subjective right protected by ordinary courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: Controversies concerning purely monetary administrative sanctions fall under ordinary jurisdiction as they protect subjective rights, whereas measures with restorative or discretionary elements belong to administrative jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rel. Consigliere ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 12297/2024 proposto da: PROVINCIA DITERAMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CERULLI IRELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO ZECCHINO; -ricorrente - contro AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 47, presso lo studio dell'avvocato LUISA TORCHIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, LAURA TRIMARCHI e FRANCESCO GIOVANNI ALBISINNI; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 239/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE per l’ABRUZZO.
RG 12297/2024 Provincia di Teramo-Autostrade Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere MARCO MARULLI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c. FATTI DI CAUSA Con ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione ai sensi dell'art.41 cod. proc. civ., la Provincia di Teramo – convenuta nel giudizio instaurato avanti al Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo da Autostrade per l'Italia al fine di sentire pronunciare l'annullamento del verbale di accertamento e contestazione emesso nei suoi confronti dalla Provincia per la violazione in materia di Cosap consistita nell'occupazione abusiva mediante pontoni autostradali dello spazio soprastante le strade provinciali, violazionepunita in via amministrativa con l'irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio della somma non corrisposta –ha chiesto che in relazione alla controversia de quasia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base di un triplice assunto In primo luogoperché la controversia ha ad oggetto una sanzione pecuniaria, sì che, dovendo distinguersi su questo terreno, secondo stabile insegnamento, tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie/restitutorie/interdittive, l'impugnazione di una violazione amministrativa comportante solo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, dato che la situazione soggettiva di cui si chiede la tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l'adozione della sanzione non è espressione di attività discrezionale in quanto vincolata per legge;.
In secondo luogoperché la sanzione ripristinatoria consistente nella rimozione delle installazioni abusive ha natura di sanzione accessoria, sì che in ragione di ciò andrebbe comunque ravvisata la giurisdizione del g.o., dato che è lo stesso legislatore, qualificando appunto la misura ripristinatoria come sanzione accessoria, ad aver reso questa parte della funzione afflittiva perseguita in via principale per mezzo della sanzione pecuniaria. In terzo RG 12297/2024 Provincia di Teramo-Autostrade luogoperché, ancora, la cognizione promossa avanti al giudice amministrativo sarebbe viziata da eccesso di potere giurisdizionale in quanto il ricorso al T.A.R. ha ad oggetto un mero verbale di accertamento ed è volto a consentire il sindacato giurisdizione sull'esercizio di un potere, consistente nell'adozione di una sanzione ripristinatoria, non ancora esplicitato e paventato solo come eventuale; deve pertanto escludersi la sussistenza della giurisdizione del g.a. dato che non potrebbe egli sostituirsi all'amministrazione nel disporre giudizialmente la misura ripristinatoria, fermo, peraltro, che la lesione lamentata sotto questa angolazione ès provvista di attualità, in quanto nessun ordine di rimozione consta essere stato emanato dall'autorità competente.
2. Nella resistenza di Autostrade per l'Italia s.p.a. che ha concluso perché il proposto regolamento sia rigettato e perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale odierna sulla base delle requisitorie scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-tercod. proc. civ., il quale ha concluso per il suo accoglimento e per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Va d ato previamente atto dell'ammissibilità del ricorso , in quanto la controversia in relazione alla quale ne è avvenuta la promozione è tutt'ora sub iudice, posto che, non constando che all'atto del suo proponimento si sia ancora tenuta l'udienza di discussione avanti al giudice adito in sede amministrativa – che segna il momento in cui ha inizio l' iter decisionale, con l'apertura di una fase, preclusa all'attività delle parti, che si conclude con la pubblicazione della sentenza ed in cui viene di conseguenza meno l'utilità del mezzo di favorire la sollecita definizione del processo (Cass., Sez.
U, 29/01/2018, 2144; Cass., Sez. U, 20/11/2017, n. 27441 ; Cass., Sez. U, 11/04/2017, n. 9283)– non ricorre perciò la condizione preclusiva enunciata dall'art. 41 cod. proc. civ., va detto che il mezzo ora proposto dalla ricorrente Provincia è fondato e va dunque accolto.
4. Deve invero condividersi, sull'incontestato presupposto in fatto che in danno dell'odierna resistente sia stata adottata solo una sanzione pecuniaria e RG 12297/2024 Provincia di Teramo-Autostrade non una sanzione ripristinatoria, l'assunto fatto valere dalla ricorrente, segnatamente,con il primo motivo di ricorso.
5. Come bene si è osservato , nella materia di che trattasi si è soliti distinguere, dando corpo ad una distinzione rilevante anche ai fini del riparto di giurisdizione, tra le sanzioni punitive, altrimenti configuranti le sanzioni in senso stretto, e le misure ripristinatorie, restitutorie o interdittive che coprono il largo campo delle sanzioni in senso lato: le prime costituiscono esercizio di una potestà sanzionatoria ed hanno una finalità meramente punitiva ed afflittiva in quanto tendono a sottolineare il disvalore della condotta trasgressiva, lesiva di un comando giuridico , mediante la determinazione vincolata per legge di uno svantaggio patrimoniale a carico del trasgressore obbligato al pagamento di una somma di denaro; le seconde, viceversa, sono connotate da una finalità accessoria rispetto alle sanzioni propriamente punitive, sicché ne condividono il fondamento di costituire pur sempre una reazione dell'ordinamento per la legalità violata, ma diversamente da queste sono volte a ripristinare, mediante la prescrizione di una condotta specifica che si impone al trasgressore, l'interesse pubblico leso dal comportamento illecito, il che porta a ritenere che esse vengano adottate dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio delle funzioni tipiche della stessa di cura dell'interesse pubblicoper mezzo della discrezionalità che ne connota l'azione.
6. Su queste basi, come bene ha ricordato il Procuratore Generale, si è imposta la convinzione, comunemente accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, che le controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni pecuniarie appartengano alla cognizione del giudice ordinario in quanto la situazione giuridica del trasgressore ha la consistenza di diritto soggettivo ed è perciò tutelabile avanti al giudice deputato per legge alla tutela dei diritti (ex plurimis, Cass., Sez. U, 21/09/2018, n. 22426); al contrario,allorché oggetto di contestazione sia una misura ripristinatoria, poiché la sua adozione è frutto di una determinazione discrezionale della P.A., la cognizione di essa compete al giudice amministrativo in quanto la discrezionalità che connota in tal caso l'agire amministrativo concorre ad atteggiare la posizione del soggetto inciso RG 12297/2024 Provincia di Teramo-Autostrade in termine di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (ex plurimis, Cass., Sez. U, 21/09/2020, n. 19664).
7. Ora nel caso che ne occupa, come bene l'amministrazione ricorrente si è data cura di avvertire,la sanzione irrogata è solo pecuniaria, avendo invero la Provincia inteso sanzionare unicamente la violazione dell'art. 50, comma 1, del proprio regolamento Cosap, che prevede, a fronte dell'occupazione abusiva di uno spazio pubblico, l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria, senza quindi dar corso all'applicazione della sanzione ripristinatoria prevista dal medesimo art. 50, comma 2, in rapporto all'installazione di manufatti abusivi,che sono all'evidenza le opere insistenti sulla sede stradale, ma non, come ancora l'autorità ricorrente precisa, i pontoni autostradali in relazione ai quali l'occupazione non riguarda la superficie delle strade provinciale, ma lo spazio aereo ad esso soprastante corrispondente all'ingombro dell'opera.
Ne discende, allora, che non essendo nella specie l'irrogazione della sanzione pecuniaria, di cui si discute, pure accompagnata dall'adozione di una sanzione ripristinatoria – a nulla valendo a tal riguardo il timore paventato da controparte in rapporto alla posizione espressa dalla ricorrente – non si è presenza di un cumulo sanzionatorio eventuale, giustificativo, per via della discrezionalità amministrativa che viene in tal caso in rilievo, della giurisdizione amministrativa, ma si resta in presenza di una mera situazione di diritto soggettivo accertabile solo dal giudice ordinario.
8. Va dichiarata, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario.
9. Alla liquidazione delle spese del presente giudizio provvederà il giudice della riassunzione. P.Q.M Dichiara la giurisdizione d