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Ordinanza — n. 20268/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, confirming tax court jurisdiction over mortgage and administrative seizure regarding tax debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20268/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Edoardo Agostini against the Court of Appeal's declaration of lack of jurisdiction. Agostini argued that ordinary courts lacked competence because he was unaware of the tax-related mortgage and administrative seizure until late in the process, claiming a violation of notification rules. The court ruled that since the debts were clearly of a tax nature, the ordinary court had no jurisdiction, and the appeal's arguments regarding procedural defects did not alter this fundamental jurisdictional issue.

Regesto Legislator

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Art. 21 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.: The ordinary court lacks jurisdiction over disputes involving tax debts; appeals against jurisdictional declarations must strictly concern jurisdictional issues or preliminary questions affecting them, excluding general procedural errors unrelated to the tax nature of the claim.

Parole chiave

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tax court jurisdiction ordinary court incompetence mortgage seizure tax administrative seizure debt notification defects appeal Art 21 c.p.c. Art 360 c.p.c. categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 21 c.p.c.
3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 c.p.c., nonché la insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo alla sussistenza della competenza del giudice ordinario.
Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Il primo motivo del ricorso di Edoardo Agostini denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 21 c.p
3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 c.p.c., nonché la insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo alla sussistenza della competenza del giudice ordinario.
art. 118, comma 1 disp. att. c.p
e dell’art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite, n. 18956 del 2003
Cass. Sez. Unite n. 2363 del 1971
18956 del 2003), o alla valutazione di merito di quegli elementi della controversia che abbiano non di meno rilevanza in relazione alla questione di giurisdizione (Cass. Sez. Unite n. 2363 del 1971).
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Testo completo

25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10750/2024 R.G. proposto da: AGOSTINI EDOARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato TRIPODI ANTONIO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2108/2023 depositata il 26/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA Edoardo Agostini ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenzan. 2108/2023 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 26 ottobre 2023. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Edoardo Agostini con citazione del 16 luglio 2020 convenne dinanzi al Tribunale ordinario di Venezia l’Agenzia Delle Entrate Riscossione, chiedendo di dichiarare la nullità delle iscrizioni di ipoteca su alcuni immobili e del fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà. L’attore sostenne di non aver mai ricevuto preavviso o notifica di tali iscrizioni, né dei titoli presupposti, e di esserne venuto a conoscenza soltanto a seguito della comunicazione inoltratagli in data 18 febbraio 2020 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Venezia.

Con sentenza del 7 aprile 2022 n. 673/2022 l’adito Tribunale di Venezia dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione all’ipoteca e al fermo amministrativo inerente a crediti derivanti da tributi, nonché la propria incompetenza in favore del giudice di pace competente per territorio in relazione all’ipoteca e al fermo amministrativo inerente a crediti derivanti violazione del codice della strada, rimettendo con separata ordinanza alla sezione lavoro del medesimo Tribunale la decisione in ordine al fermo amministrativo e all’ipoteca inerenti a crediti previdenziali.

La Corte d’appello di Venezia, premesso che l’appello formulato da Edoardo Agostini non contenesse alcuna specifica censura avverso la declinatoria di competenza assunta dal Tribunale in favore del giudice di pace relativamente alle iscrizioni ipotecarie e al fermo amministrativo inerenti ai crediti derivanti da violazioni del codice della strada, così come avverso la decisione in ordine ai crediti di natura contributivo-previdenziale, e ritenuta perciò devoluta col gravame la sola questione delle ipoteche e del fermo amministrativo iscritti in relazione a crediti di natura tributaria, ha respinto l’impugnazione.

La Corte di Venezia ha ribadito che, essendo incontroverso che le effettuate iscrizioni di ipoteca e fermo fossero relative (anche) a crediti di natura tributaria, ed avendo l’attore dedotto la illegittimità dei relativi provvedimenti in ragione della mancata notificazione dei “necessari atti prodromici”, dovesse affermarsi la giurisdizione del giudice tributario. Le Seconda Sezione civile ha rimesso alla Sezioni Unite il ricorso, ad essa originariamente assegnato, occorrendo decidere su questione attinente alla giurisdizione. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Anche il ricorrente hadepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Il primo motivo del ricorso di Edoardo Agostini denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 c.p.c., nonché la insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo alla sussistenza della competenza del giudice ordinario. La tesi del ricorrente è che l’iscrizione ipotecaria “risulta impugnabile dinanzi al Tribunale Ordinario, ai sensi e per quanto previsto dall’art. 21 c.p.c.”, il quale “prevede che per le cause relative a diritti reali su beni immobili è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile”.

Vien poi invocata nella esposizione della censura “la linea di demarcazione tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nei procedimenti di esecuzione portati avanti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione”. Il motivo conclude nel senso che rientra “nelle competenze del giudice ordinario la cognizione sulle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell’atto e/o del provvedimento adottato dall’Agente della riscossione”. Il secondo motivo del ricorso di Edoardo Agostini denuncia quindi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.

4) e n. 5), c.p.c. l’omessa motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c., lamentando il difetto di motivazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia nella parte in cui non ha pronunciato sul “disconoscimento della conformità agli originali delle copie effettuato dal contribuente, nonostante l’espressa negazione degli originali”. Il terzo motivo di ricorso denuncia, nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.139, 148 e 160 c.p.c., dell’art 7 della l. n. 890/1982, dell’ art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, per non aver la Corte d’appello “dichiarato illegittima ed erronea la notifica della comunicazione preventiva e di avvenuta iscrizione dell’ipoteca e del fermo amministrativo”. 2.

– I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, giacché accomunati da identici profili di inammissibilità, e si rivelano comunque infondati. 3. – Per quanto espressamente affermato dalla Corte d’appello di Venezia nella sentenza, su punto che non è oggetto di ricorso per cassazione, l’ambito della controversia devoluta al giudizio di secondo grado - sulla base delle censure che connotavano ai sensi dell’art.342 c.p.c. l’impugnazione spiegata da Edoardo Agostini contro la pronuncia del Tribunale di Venezia - atteneva unicamente alla questione della giurisdizione sulla legittimità delle ipoteche e del fermo amministrativo iscritti in relazione a crediti di natura tributaria.

La Corte d’appello di Venezia, confermando la declinatoria operata dal giudice di primo grado, ha affermato che, ai fini della giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto l’iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo, rilevasse la natura dei crediti posti a fondamento dei provvedimenti suddetti, con la conseguenza che la medesima giurisdizione spetti al giudice tributario in relazione alla natura tributaria dei crediti dedotti (così Cass. Sez. Unite n. 17111 del 2017; n. 7822 del 2020; n. 21642 e n. 20693 del 2021; n. 16986 del 2022).

Tanto dai motivi del ricorso per cassazione, quanto dall’esame diretto degli atti, cui queste Sezioni Unite devono procedere nella decisione in ordine alle questioni di giurisdizione, non emerge che Edoardo Agostini avesse posto a fondamento delle sue domande profili di legittimità formale degli atti di iscrizione di ipoteca e di fermo come tali (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad essi prodromici), oppure fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento o comunque successivi ai medesimi atti esecutivi cha abbiano assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione, sì da radicare la giurisdizione ordinaria.

Spetta, piuttosto, alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. 4. – Esaurendosi la sentenza impugnata, per quanto già precisato, in una declaratoria di difetto di giurisdizione, il ricorso per cassazione contro detta pronuncia di secondo grado può peraltro riguardare soltanto “motivi attinenti alla giurisdizione”, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c., ovvero riferirsi alla soluzione di questioni di diversa natura che abbiano tuttavia carattere pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione (Cass.

Sez. Unite, n. 18956 del 2003), o alla valutazione di merito di quegli elementi della controversia che abbiano non di meno rilevanza in relazione alla questione di giurisdizione (Cass. Sez. Unite n. 2363 del 1971). In tal senso, sono inammissibili le censure contenute nel ricorso di Edoardo Agostini che deducono la sussistenza di errores in iudicando o in procedendo per la violazione di criteri competenza inerenti alla ripartizione interna tra i giudici ordinari (art. 21 c.p.c.), o di disposizioni in tema di disconoscimento delle copie e di validità delle notifiche, non inferenti in relazione alla soluzione della questione di giurisdizione. 5.

– Il ricorso va perciò rigettato, dichiarando la giurisdizione del giudice tributario, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale