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Ordinanza — n. 20265/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares jurisdictional conflict inadmissible due to insufficient motivation in the lower court's order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20265/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the jurisdictional conflict inadmissible because the lower court's order lacked sufficient motivation regarding the specific facts of the case. The taxpayer argued for ordinary court jurisdiction over tax prescription issues, while the tax authority claimed exclusive jurisdiction. The Court ruled that the lower judge failed to identify the specific elements characterizing the controversy, rendering the order's motivation inadequate to justify the conflict.

Regesto Legislator

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Art. 134 cod. proc. civ.; Art. 111, sesto comma, cod. proc. civ.: An order raising a jurisdictional conflict must be succinctly motivated and specifically identify the factual elements characterizing the controversy to justify the transfer of competence.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict insufficient motivation ordinary court jurisdiction tax prescription minimum constitutional requirement motivi di competenza trasmissione per incompetenza risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 134 cod. proc. civ.
Non rinvenendosi nella disposizione da ultimo citata alcuna precisazione in ordine al contenuto di tale ordinanza, deve necessariamente farsi rinvio alla disposizione di carattere generale di cui all’art. 134 cod.
Art. 111, sesto comma, cod. proc. civ.
minimum costituzionale di cui al citato art. 111, sesto comma, cod. proc. civ., ridonda in ragione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, che va, pertanto, dichiarata.
Art. 45 c.p.c.
Art. 47, quarto comma, cod. proc. civ.
e, in particolare, l'art. 47, quarto comma, cod. proc. civ.,[…]» secondo cui «Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione».
art. 134 cod. proc. civ
Non rinvenendosi nella disposizione da ultimo citata alcuna precisazione in ordine al contenuto di tale ordinanza, deve necessariamente farsi rinvio alla disposizione di carattere generale di cui all’art. 134 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 -3, ord. n. 38367 del 03/12/2021
Cass., Sez. 3, ord. n. 24479 del 02/10/2008
Cass., Sez. 3, ord. n. 24479 del 02/10/2008; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, ord. n. 18795 del 06/09/2007
24479 del 02/10/2008; Cass., Sez. 3, ord. n. 18795 del 06/09/2007).
Sez. U, n. 8036/2011
Invero, queste Sezioni Unite, con principio consolidato a decorrere da Cass., Sez. U, n. 8036/2011 (conf.
Sez. U, n. 3675/2015
Cass., Sez. U, n. 3675/2015 e n.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 16416/2024 R.G., sollevato dalGiudice onorario di pace presso il Tribunale ordinario di Lodi con ordinanza n. 9124/2024resa nel verbale di udienza del 28 giugno 2024, nel procedimento iscritto al n. 309/2024 R.G., proposto in riassunzione da: REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE DE ROSA Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Federica Cavalieri, (pec: federicacavalieri@ordineavvocatiroma.org); -attore nel giudizio ordinario, non costituito in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI LODI, in persona del legale rappresentante pro tempore , e AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato; -convenuti nel giudizio ordinario, non costituit i in questa fase - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 dal Consigliere Lucio Luciotti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

Carmelo CELENTANO, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del conflitto. Fatti di causa:

1. Giuseppe De Rosa, raggiunto da un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate –Riscossione sulla base di cinque cartelle di pagamento precedentemente notificategli, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Lodi eccependo l’intervenuto decorso del termine prescrizionale tra la notifica delle cartelle di pagamento e la predetta intimazione.

2. Con sentenza n. 39/01/2023 del 20/11/2023, il giudice tributario dichiarava il difetto di giurisdizione ritenendo che sulla questione di prescrizione del credito erariale, l’unica dedotta in giudizio dalla parte contribuente , sussistesse la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario,«indipendentemente dalla natura dei crediti azionati in via esecutiva», e ciò «ai sensi di Cass. SS.UU. 21 marzo/5 giugno 2017 n. 13913 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018 che ha dichiarato illegittimo l’art. 57 comma 1 lettera a) d.p.r. 29 settembre 1972 n.602 e s.m.i. nel senso che sono ammesse le opposizioni regolate dall’art.615 c.p.c. qualora il motivo di censura inerente la riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario».

3. Riassunta la causa da parte del contribuente dinanzi al Tribunale di Lodi, il Giudice onorario di pace con ordinanza n. 9124/2024 del 28 giugno 2024 ha sollevato d’ufficio conflitto chiedendo che siaregolata la giurisdizione.

4. Il Procuratore generale ha richiesto sia dichiarata l’inammissibilità del conflitto.

5. Le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite. Ragioni della decisione 1. Il conflitto è inammissibile condividendosi, sul punto, la tesi sostenuta dal Pubblico ministero secondo cui nell’ordinanza del Giudice onorario di pace del Tribunale di Lodi «manca ogni riferimento alla sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta desumibile dalle norme da applicare», non essendo stata fornita «alcuna precisazione, né sulla natura, né sull’oggetto della controversia, né sui reali termini in cui è stata proposta l’opposizione, nel mentre la stessa indicazione delle ragioni del conflitto non viene affatto affrontata, limitandosi [detta ordinanza] ad una motivazione del tutto tautologica ed apparente e ad affermare la mera sussistenza della giurisdizione contabile».

2. Invero, queste Sezioni Unite, con principio consolidato a decorrere da Cass., Sez. U, n. 8036/2011 (conf. Cass., Sez. U, n. 3675/2015 e n. 19455/2015) hanno affermato che «La L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, istituendo, nel quadro di una disciplina normativa della translatio iudicii conseguente a una pronuncia declinatoria della giurisdizione, l'istituto della proposizione d'ufficio del conflitto di giurisdizione, non ha dettato le regole procedurali relative. La lacuna è agevolmente colmabile facendo riferimento in via analogica alla disciplina del conflitto di competenza di cui all'art.45 c.p.c. e, in particolare, l'art. 47, quarto comma, cod. proc. civ.,[…]» secondo cui «Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione».

3. Non rinvenendosi nella disposizione da ultimo citata alcuna precisazione in ordine al contenuto di tale ordinanza, deve necessariamente farsi rinvio alla disposizione di carattere generale di cui all’art. 134 cod. proc. civ., dettato in materia di «Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza» che, quanto al secondo requisito, stabilisce, in che la stessa dev’essere «succintamente motivata» 4. Al riguardo questa Corte, con riferimento al contenuto delle ordinanze in materia di regolamento d’ufficio di competenza, ha affermato, con argomentazioni di perdurante condivisione, estensibili alle fattispecie di regolamento di giurisdizione, che l'art.134 cod. proc. civ. benché preveda soltanto la motivazione dell'ordinanza, ma non anche l'esposizione del fatto sostanziale e processuale, quest'ultimo requisito è, tuttavia, necessario se indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l'esposizione, a seconda di quanto occorra, per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto (Cass., Sez. 6 -3, ord. n. 38367 del 03/12/2021,; conf.

Cass., Sez. 3, ord. n. 24479 del 02/10/2008; Cass., Sez. 3, ord. n. 18795 del 06/09/2007).

5. In buona sostanza, il provvedimento giurisdizionale di cui trattasi (ma lo stesso è a dirsi per quello con cui viene sollevato d’ufficio il regolamento di competenza) dev’essere corredatoda una motivazione che, pur nella sua sinteticità, sia comunque idonea a rendere immediatamente percepibile a questa Corte le «ragioni giustificative dell’elevato conflitto», ovvero del motivo per cui spetti all’altro giudice la cognizione sulla controversia, il che implica anche l’esatta individuazione e specifica indicazione della stessa.

6. Nell’ordinanza in esame il giudice si è limitato a rilevare «che, ai sensi dell’art. 45 cpc sia necessario introdurre il regolamento negativo di giurisdizione in quanto si ritiene che il GO non sia competente per la presente causa, in favore della Commissione Tributaria», senza alcun riferimento agli elementi caratterizzanti la controversia in concreto sottoposta alla sua cognizione , la cui indicazione sarebbe stata sufficiente per desumere le ragioni di non condivisione del decisum dell’altro giudice. Peraltro, tali elementi non sono rinvenibili nel verbale di udienza in calce al quale è stata resa l’ordinanza in esame e, comunque, non possono essere desunti dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio, trasmesso ai sensi dell’art. 47, quarto comma, cod. proc. civ. alla cancelleria di questa Corte, perché in tal modo si finirebbe per attribuire a questa Suprema Corte un inammissibile onere di integrazione della carente motivazione del provvedimento giurisdizionale.

7. In estrema sintesi, la mancanza dei requisiti di contenuto della motivazione dell’ordinanza devolutiva del conflitto qui in esame, che, per come si è detto sopra,si pone al di sotto del cd. minimum costituzionale di cui al citato art. 111, sesto comma, cod. proc. civ., ridonda in ragione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, che va, pertanto, dichiarata.

8. Non deve provvedersi sulle spese processuali atteso che il conflitto è stato sollevato d'ufficio e le parti non hanno svolto attività difensiva in questa fase. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Giudice onorario di pace del Tribunale d