Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellants failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The case involved a dispute between the Torlonia and Federici families and the Lazio Region regarding administrative decisions, with the lower court's judgment being the subject of the appeal. The court ruled that silence following the communication of the settlement offer constitutes a renunciation of the right to pursue the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 7586-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: TORLONIA Giulio, TORLONIA Paolo, TORLONIA Francesca, POMA MURIALDO Alexander Francis, FEDERICI DI ABRIOLA Francesco, FEDERICI DI ABRIOLA Elena, rappresentati e difesi dall’Avvocato Natalia Paoletti; - ricorrenti - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Sabato dell’Avvocatura Capitolina; - controricorrente – nonché contro REGIONE LAZIO; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7787/2024, pubblicata il 25 settembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7586/2025 Numero sezionale 64/2025 Numero di raccolta generale 18928/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 10/07/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 10 luglio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9