Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Lorenzo Guarnaccia, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on May 22, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 7388-2025 R.G., relativo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da: GUARNACCIA Lorenzo, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ezio Catauro; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno n. 3232/2025, pubblicato il 17 marzo 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 22 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7388/2025 Numero sezionale 63/2025 Numero di raccolta generale 18927/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, 10 luglio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3