Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18400/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 18400/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Government of Sardinia and the City of Cagliari extinguished. The procedural outcome resulted from the appellants failing to respond to a formal proposal for early settlement within the mandatory forty-day period. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver of the right to continue the litigation, leading to the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
early settlement proposal waiver by silence extinction of proceedings cassation appeal dismissal statutory time limits costs allocation litis denuntiatio spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6235/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: EDOARDO ENRICO SPINAS e ANNA MARIA SPINAS, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gian Marco Delunas, Marco Galleri ed Edoardo Enrico Spinas; - ricorrenti – contro REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Sonia Sau e Alessandra Putzu, dell’avvocatura regionale; - controricorrente- nonché contro COMUNE DI CAGLIARI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesca Frau, dell’avvocatura comunale; - controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7401 del 2024, depositata in data 4 settembre 2024;F i r m a t o D a :

M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 6235/2025 Numero sezionale 61/2025 Numero di raccolta generale 18400/2025 Data pubblicazione 07/07/2025 rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 20 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della Regione Sardegna, mentre se ne deve disporre la integrale compensazione tra i ricorrenti e il Comune di Cagliari, non essendovi impugnazione sulla statuizione del giudice amministrativo in merito alla originaria domanda nei confronti di detto Comune, evocato, dunque, in questa sede solo ai fini di mera litis denuntiatio.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Regione Sardegna, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e il Comune di Cagliari. Roma, 7 luglio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3