Italian Court dismisses appeal as withdrawn due to 40-day silence on early settlement offer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Avv. Enrico Gamberini, challenged a decision by the Bologna Bar Council, while the opposing party argued that silence constituted a waiver of the right to contest the ruling. The court ruled that under Italian civil procedure law, such inaction legally equates to a renunciation of the appeal, terminating the proceedings without further examination of merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of receiving a proposal for early settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 9274-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: AVV. MICAELA BARBIERI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Gamberini; - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati – avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 81/2025, notificata il 2 aprile 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 20 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 9274/2025 Numero sezionale 60/2025 Numero di raccolta generale 18066/2025 dichiara estinto il giudizio di cassazione. Data pubblicazione 03/07/2025 Roma, 3 luglio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3