Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing 'Canneto 79' Cooperative, challenged a lower court decision against the Municipality of Gallipoli but remained silent after the proposal was communicated on May 20, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 18906-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: “CANNETO 79” SOC. COOP., rappresentata e difesa dall’Avvocato Danilo Lorenzo; - ricorrente - contro COMUNE DI GALLIPOLI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Anita Stefanelli; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 150 del 2024, pubblicata il 22 febbraio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 20 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 18906/2024 Numero sezionale 59/2025 Numero di raccolta generale 18065/2025
P.Q.M.
Data pubblicazione 03/07/2025 dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 3 luglio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0