Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the early settlement proposal within forty days. The appellant, representing a café partnership, challenged a Council of State judgment against a property management company and the Ministry of Culture. The court ruled that the procedural silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and the allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6531/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: BONINI MARIA LETIZIA, in proprio e in qualità di socio accomandatario della PIN-UP CAFÈ DI BONINI MARIA LETIZIA & C S.A.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianni Franzoni, Stefano Vaccari e Matteo Fortelli; - ricorrente – contro SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giorgio Fregni; - controricorrente- nonché contro MINISTERO DELLA CULTURA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente- e nei confronti di COMUNE “CITTÀ DI SASSUOLO”;
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO; SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO; - intimati - F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 6531/2025 Numero sezionale 57/2025 Numero di raccolta generale 17629/2025 avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 84 del 202Data pubblicazione 30/06/20255, depositata in data 7 gennaio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 16 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., mentre vanno interamente compensate tra la ricorrente e il Ministero della cultura, stante la costituzione solo formale di quest’ultimo, effettuata limitatamente “al fine di ricevere l’avviso di udienza per partecipare alla discussione”.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e il Ministero della cultura. Roma, 30 giugno 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2