Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders full cost compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Regional Council's decision extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. Unareti S.p.A. had initiated the appeal against a Consiglio di Stato ruling regarding a decree of extinction based on renunciation, but voluntarily abandoned the proceedings on June 16, 2025. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and, noting the opposing party's agreement, ordered full compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A cassation appeal may be extinguished upon the appellant's withdrawal, and the court may order full compensation of litigation costs if the opposing party consents.
Parole chiave
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te Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 5239/2025 proposto da: UNARETI S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Todarello, Federico Novelli e Claudia Sarrocco; - ricorrente – contro COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi e Anna Tavano, dell’Avvocatura comunale di Milano, e dall’Avvocato Giuseppe Lepore; - controricorrente – e nei confronti di REGIONE LOMBARDIA; - intimata - per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7006/2024, depositata in data 6 agosto 2024.
Visto il ricorso, iscritto al N.R.G. 5239/2025, proposto da Unareti S.p.A., per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7006/2024, per motivi di giurisdizione; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 16 giugno 2025; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 5239/2025 Numero sezionale 52/2025 Numero di raccolta generale 17330/2025 Data pubblicazione 27/06/2025 rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; rilevato che può essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’adesione in tal senso espressa dalla parte controricorrente in calce all’atto di rinuncia al ricorso;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Si comunichi alle parti costituite. Roma, 27 giugno 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f