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Ordinanza Interlocutoria — n. 14703/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses jurisdictional conflict by ordering case remitted to new role due to missing INPS notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14703/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the jurisdictional conflict by ordering the case remitted to a new role. The INPS, a necessary co-litigant in the underlying tax dispute, failed to receive formal notice of the hearing on April 15, 2025. Consequently, the collegium judge decided to restart the proceedings to ensure proper service of process.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.c.; Art. 167 c.p.c.: When a necessary co-litigant fails to receive formal notice of a jurisdictional hearing, the court must order the case remitted to a new role to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict necessary co-litigant formal notice requirement remission to new role procedural regularity contenzioso dell'assicurazione invalidità assicurazione agricola aiuti nel settore agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5308/2024
n. 11983/2017
5308/2024, n. 11983/2017, n.
n. 7179/2014
11983/2017, n. 7179/2014; n.
n. 22990/2004
7179/2014; n. 22990/2004), non è stato raggiunto dal formale avviso per l'adunanza del 15 aprile 2025 sicché si rende necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, come ritenuto a seguito di apposita riconvocazione del collegio giudicante;
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 18319/2024 R.G., sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia con ordinanza n. 377/02/2024 depositata in data 30 agosto 2024, nel procedimento iscritto al n. 363/2024 R.G., proposto in riassunzione da: REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE SOCIETA’ AGRICOLA LA FORESTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Carnovale (pec: avv.michelecarnovale@pec.it); -ricorrente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Procuratore speciale, dott.

Vittoria Calà, nominata per procura speciale per notar Andrea De Nicola del 22.6.2023, rep. n. 180134, racc. n. 12348, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. Anastasia GIGLIO (pec: anastasia.giglio@avvocatiavellinopec.it); -resistente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase - e contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), (C.F. 80078750587), in persona del Direttore Centrale Entrate, dott. Antonio Pone, in proprio e quale procuratore speciale (atto del notaio dott. Laura Mattielli di Tivoli del 3.7.2014, Rep. n. 37521) della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A., e come tale legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli avv.ti Antonino SGROI (pec: avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), Carla D ’ALOISIO ( pec: avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), Emanuele DE ROSE (pec: avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) ed Ester Ada Vita SCIPLINO (pec: avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it); -controricorrente, già resistente nel giudizio tributario - udita la relazione svolta dal Consigliere Lucio Luciottinella camera di consiglio del 15 aprile 2025 e, in sede di riconvocazione, in quella del 26 maggio 2025, tenutasi da remoto; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

Tommaso BASILE, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario; Rilevato che: -il giudizio verte in materia di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia con ordinanza n. 377/02/2024, depositata in data 30 agosto 2024, nell’ambito del procedimento promosso in riassunzione dalla società agricola La Foresta s.r.l. a seguito di provvedimento declinatorio della giurisdizione emesso dal giudice del lavoro presso il tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al quale la predetta società aveva impugnato nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione e dell’INPS la cartella di pagamento notificatale il 24/02/2011, recante l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali dovuti all’INPS, nella sua qualità di datrice di lavoro agricolo, in favore degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato con riferimento al primo trimestre dell’anno 2010.

Considerato che: -successivamente alla camera di consiglio del 15 aprile è stato verificato con l’ausilio della cancelleria che l’INPS, parte del giudizio di merito promosso dalla società contribuente e, come tale, litisconsorte necessario nel giudizio di regolamento di giurisdizione (cfr. Sez. U, n. 5308/2024, n. 11983/2017, n. 7179/2014; n. 22990/2004), non è stato raggiunto dal formale avviso per l'adunanza del 15 aprile 2025 sicché si rende necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, come ritenuto a seguito di apposita riconvocazione del collegio giudicante;

P.Q.M dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cas