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Ordinanza — n. 14700/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with electronic filing rules and lack of standing due to suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14700/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal improcedible because the petition was filed via email rather than the mandatory electronic system and the appellant lacked standing due to her professional suspension. The appellant argued the disciplinary panel erred in sentencing, but the Court held that merits review is barred by procedural defects under the Code of Civil Procedure. Consequently, the request for suspension of the lower court's decision was also rejected as absorbed by the main dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 196 quater disp. att. c.p.c.; Art. 369 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: Appeals to the Court of Cassation must be filed exclusively via electronic means; failure to comply renders the appeal improcedible, and a suspended lawyer lacks standing to file an appeal.

Parole chiave

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electronic filing requirement improcedible appeal suspended lawyer standing Code of Civil Procedure disciplinary appeal sanzione disciplinare dell'avvocato cancellazione dall'albo avvocati riduzione della mercede d'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c.
Va, anzitutto, evidenziato che, in base all’art. 196 quater, comma primo, disp.
Art. 369 c.p.c.
(non ricorrenti nel caso in esame), con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, siadepositato con modalità non telematiche (Cass.
Art. 360 c.p.c.
5 dell’art. 360 c.p.c. 2.1.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 36, comma 7, Law n. 247/2012
Inoltre, l’improcedibilità del ricorso è sanzione che deriva anche dal mancato deposito dell’impugnata sentenza del C.N.F., in copia autentica, nel termine previsto dall’art. 369, secondo comma, c.p.c.
art. 111 Cost
1578 del 1933, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, ma nei termini di cui al vigente n.
art. 360 c.p
art. 369 c.p
(non ricorrenti nel caso in esame), con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, siadepositato con modalità non telematiche (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10689/2023
369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, siadepositato con modalità non telematiche (Cass. n. 10689/2023;
Cass. n. 10697/2023
Cass. n. 10697/2023; Cass.
Cass. n. 9918/2024
10697/2023; Cass. n. 9918/2024; Cass.
Cass. n. 22795/2024
Cass., S.U., n. 13056/2025
dell ’ ufficio protocollo della Corte di cassazione (in caso analogo, in materia di disciplinare avvocati, Cass., S.U., n. 13056/2025).
Cass., S.U., n. 34207/2022
(Cass., S.U., n. 34207/2022).
Cass., S.U., n. 24180/2009
Cass., S.U., n. 7499/2022
Teodosio, nonostante la sospensione dall’esercizio della professione forense, che non ne consentiva di assumere lo jus postulandi (Cass., S.U., n.24180/2009; Cass., S.U., n. 7499/2022).
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Testo completo

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8416/2025 R.G. proposto da TEODOSIO TIZIANA, rappresenta e difesa da sé medesima; -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL’ORDINEDEGLI AVVOCATI DI AVELLINO ; -intimato- avverso SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 30/2025depositata il 17/02/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA 1. – Come si evince dal ricorso proposto dall ’ Avv. Tiziana Teodosio, iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Avellino, la stessa veniva sottoposta a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli a seguito di una segnalazione trasmessa dal Tribunale di Sassari al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.

L’Avv. Teodosio, infatti, aveva depositato, nell’ambito di una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Sassari, un reclamo contenente parole offensive e sconvenienti nei confronti del giudice procedente. In relazione a tale condotta, veniva formulata l’incolpazione per violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 del codice deontologico forense) e del dovere di diligenza (art. 12), per specifica violazione del divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52), per specifica violazione dell’art. 53, comma 1 del codice deontologico, il quale impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e a reciproco rispetto.

All’esito del procedimento, il C.D.D. infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi dodici. 2. –La decisione veniva impugnata dall’Avv. Teodosio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) che, con sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava la misura della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione, la cui durata veniva ridotta a mesi due. 3. –Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Avv.

Teodosio, chiedendone, altresì, la sospensione dell’efficacia esecutiva. 4. - Con provvedimento presidenziale in data 5 maggio 2025 è stata fissata nell’odierna camera di consiglio la trattazione congiunta dell’istanza di sospensione e del fondo dell’impugnazione, con riduzione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. in ragione dell’urgenza e concessione di termini per deposito di memorie. Ha depositato memoria soltanto il pubblico ministero, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

– Il ricorso deduce una generica “violazione di legge e del regolamento”, articolando una critica all’impugnata sentenza del C.N.F. che si sviluppa con considerazioni che sollecitano ad una rivisitazione della vicenda oggetto del procedimento disciplinare, sostenendosi, in sintesi, che l’acquisizione da parte del C.D.D. del fascicolo dell’esecuzione sarebbe stata determinante ai fini della decisione, a dimostrazione della provocazione subita dall’incolpata a causa della condotta del giudice dell’esecuzione, con ciò venendo elisa anche la suitasdel comportamento contestato. 2.

– Il ricorso non può essere esaminato nel merito delle doglianze, le quali, in ogni caso, come prospettate, non trovano corrispondenza alcuna con i vizi denunciabili in questa sede ai sensi dell’art. 56, comma terzo, del r.d.l. n. 1578 del 1933, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, ma nei termini di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. 2.1. - Preliminarmente, infatti, il ricorso presenta un duplice vizio di improcedibilità, cui si aggiunge anche un vizio di inammissibilità. Va, anzitutto, evidenziato che, in base all’art. 196 quater, comma primo, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, ildeposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196 quater, comma quarto, disp. att. c.p.c. (non ricorrenti nel caso in esame), con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, siadepositato con modalità non telematiche (Cass. n. 10689/2023;

Cass. n. 10697/2023; Cass. n. 9918/2024; Cass. n. 22795 del 2024) Nella specie, la ricorrente non ha depositato il ricorso in modalità telematiche, bensì a mezzo di posta elettronica certificata, con invio, in data 18 aprile 2025, all ’ indirizzo p.e.c. dell ’ ufficio protocollo della Corte di cassazione (in caso analogo, in materia di disciplinare avvocati, Cass., S.U., n. 13056/2025). Inoltre, l’improcedibilità del ricorso è sanzione che deriva anche dal mancato deposito dell’impugnata sentenza del C.N.F., in copia autentica, nel termine previsto dall’art. 369, secondo comma, c.p.c. (Cass., S.U., n. 34207/2022).

In ogni caso, il ricorso palesa, altresì (e, anche in questo caso, in via dirimente), un vizio di inammissibilità, essendo stato proposto personalmente dall’Avv. Teodosio, nonostante la sospensione dall’esercizio della professione forense, che non ne consentiva di assumere lo jus postulandi (Cass., S.U., n.24180/2009; Cass., S.U., n. 7499/2022). 3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile e ciò assorbe la richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.

P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, s