Italian Court dismisses lawyer's appeal to suspend disciplinary suspension for alleged honorability damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected an interlocutory request to suspend the execution of a two-month disciplinary suspension imposed on a lawyer. The lawyer argued that the penalty would damage his professional honorability, but the court found his grounds for appeal not manifestly founded and his claim of irreparable damage too generic. Consequently, the court ruled that no disciplinary sanction is automatically unenforceable merely because it is being challenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 10 c.d.o.: The request to suspend the execution of a disciplinary sanction is inadmissible if the grounds for appeal are not manifestly founded and the alleged risk of irreparable damage is not sufficiently specific, as any immediate suspension would render all disciplinary sanctions unenforceable upon appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sull’istanza di sospensione di sanzione disciplinare , di cui al ricorso n. 8751/25proposto da: -) Minutillo Francesco, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Giovanni Amadori e Giuseppe Polo Pardise ; -ricorrente - contro -) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì; -intimato - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione; FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza 22 marzo 2025 n. 68 il Consiglio Nazionale Forense ha irrogato all’avvocato ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. Oggetto:disciplinare avvocati - istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sanzione disciplinare. N.R.G.: 8751/25 Camera di consiglio del 27 maggio 2025 La sanzione venne inflitta per avere ritenuto l’incolpato responsabile di tre diverse condotte illecite:
1) avere incassato onorari professionali senza emettere fattura o rilasciare parcella;
2) avere rivolto ad un collega, all’interno del Tribunale, espressioni sconvenienti ed offensive;
3) avere apposto su un proprio fascicolo esibito in udienza, al fine di indicare le generalità d’una controparte di origine nigeriana, la sola parola “negro”, atto interpretato dal CNF come indice d’una volontà ingiuriosa.
2. L’incolpatoha impugnato per cassazione la suddetta sentenza, chiedendo contestualmente che ne fosse sospesa l’efficacia in via cautelare.
3. Il Consiglio dell’Ordine di Forlì non si è difeso. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte ritiene che l’istanza di sospensione - impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione - sia manifestamente infondata, come correttamente rilevato anche dal Pubblico Ministero. Infatti: -) i motivi di ricorso non appaiono prima facie manifestamente fondati; -) i termini nei quali è prospettato il pericolo di danni irreversibili sono estremamente generici; -) a seguire la paradossale tesi del ricorrente (secondo cui la sospensione dovrebbe giustificarsi per il solo fatto che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato) si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesivadell’onorabilità del condannato.
N.R.G.: 8751/25 Camera di consiglio del 27 maggio 2025 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Consiglio dell’Ordine di Forlì svolto attività difensiva. P.q.m. la Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta l’istanza d