Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, S.A.T.E.CA.-Alberghi e Terme di Calabria S.P.A., challenged a Council of State decision regarding administrative acts against the municipalities of Acquappesa and Guardia Piemontese. Since no objection was filed after the proposal was communicated, the court ruled that the appellant had effectively renounced the appeal, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 9017/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: S.A.TE.CA.-Alberghi e Terme di Calabria S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Enzo Paolini e Ivan Incardona; - ricorrente – contro COMUNE DI ACQUAPPESA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Porzio e Valerio Zicaro; - controricorrente- nonché contro COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Porzio e Valerio Zicaro; - controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8889 del 2023, depositata in data 11 ottobre 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 11 aprile 2025;F i r m a t o D a :
M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 9017/2024 Numero sezionale 50/2025 Numero di raccolta generale 14221/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, di cui euro 4.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 28 maggio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4