Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early termination proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation judgment declared the appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early termination. The appellant, representing the Municipality of Viareggio, had not requested a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court applied the statutory provisions to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: An appeal against a Council of State decision is deemed withdrawn and the cassation proceedings extinguished if the appellant fails to request a ruling on the proposal for early termination within the prescribed forty-day period.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 4426-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI VIAREGGIO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Lidia Iascone e Valerio Pardini; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA VIAREGGIO PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pier Luigi Santoro ed Elisabetta Santoro; - controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7561 del 2024, pubblicata il 13 settembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 9 aprile 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 4426/2025 Numero sezionale 45/2025 Numero di raccolta generale 14086/2025
P.Q.M.
Data pubblicazione 27/05/2025 dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 27 maggio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9