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Decreto — n. 13356/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to plaintiff's voluntary withdrawal during the 40-day period.

Numero d'incarto Decreto — n. 13356/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against the administrative council's decision extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal. Giuseppe Di Pietro formally renounced the appeal on May 12, 2025, well within the statutory forty-day window for potential decisions. The court ruled that this withdrawal satisfied the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the proceedings without addressing the merits of the administrative dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, Art. 390, Art. 391 cod. proc. civ.: A party's voluntary withdrawal of a cassation appeal during the forty-day period for a potential decision results in the immediate extinction of the proceedings.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings forty-day decision period cassation appeal dismissal Civil Procedure Code tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
660/2024, decisa il 15 maggio 2024 e pubblicata in data 29 agosto 2024; rilevato che, ricevuta in data 29 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 390 cod. proc. civ.
civ., il ricorrente, con atto depositato il 12 maggio 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
Art. 391, first paragraph, cod. proc. civ.
civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
660/2024, decisa il 15 maggio 2024 e pubblicata in data 29 agosto 2024; rilevato che, ricevuta in data 29 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 390 cod. proc. civ
civ., il ricorrente, con atto depositato il 12 maggio 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
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Testo completo

ente Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 3675/2025 proposto da: GIUSEPPE DI PIETRO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Cardaci; - ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA; - intimata – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 660/2024, decisa il 15 maggio 2024 e pubblicata in data 29 agosto 2024. Visto il ricorso, iscritto al RGN 3675/2025, proposto da GIUSEPPE DI PIETRO, per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 660/2024, decisa il 15 maggio 2024 e pubblicata in data 29 agosto 2024; rilevato che, ricevuta in data 29 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 12 maggio 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.;

F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 3675/2025 Numero sezionale 44/2025 Numero di raccolta generale 13356/2025 considerato, infine, che non si deve provvedere sulle spese processuali, Data pubblicazione 20/05/2025 non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, 16 maggio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # :